((Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidita' e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da infermita' neuro-psichica od epilettica, ascrivibile alla 2ª 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di eta' in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui gli invalidi fruiscono. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1a categoria. Resta, comunque, ferma la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidita' di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni. Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita', viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, cumulabile con l'assegno di previdenza. L'incollocabilita' e' riconosciuta per periodi di tempo e con le modalita' stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375, la cui composizione, esclusivamente per lo esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal presidente stesso. Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di incollocabilita'. Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno di incollocabilita' su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all'articolo 99 e successive modificazioni. L'assegno di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non e' cumulabile con l'indennita' di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilita' compete finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione. Il trattamento di incollocabilita' puo' essere in ogni tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengano meno le ragioni per le quali sia stato concesso. Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilita', hanno l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti. Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e puo' essere comminata, sentita la Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilita' dell'assegno di incollocabilita')).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 aprile 1953, n. 263

2

con decorrenza dal 1 luglio 1953

La L. 11 aprile 1953, n. 263 ha disposto (con l'art. 4) che "L'ammontare dell'assegno di incollocamento, previsto dal secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, e' elevato con effetto dal 1 luglio 1953, da lire 72.000 a lire 144.000 annue."

Testo vigente dal 30 maggio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1961 al 30 maggio 1967. 162 parole tolte, 419 parole aggiunte.

tolto: I mutilati edaggiunto: Ai mutilati ed agli invalidi di guerra tolto: forniti di pensione o diaggiunto: , con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª tolto: con eta' inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3aggiunto: , lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado tolto: delle loro invalidita' aggiunto: della loro invalidita' di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro tolto: ed alle aggiunto: od alla sicurezza degli impiantitolto: , e che risultino effettivamente incollocati, tolto: vegono ascritti aggiunto: e' attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza aggiunto: superinvalidita' e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da infermita' neuro-psichica od epilettica, ascrivibile alla 2ª 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di eta' in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di superinvalidita' tolto: e fruiscono del trattamento corrispondente. Al raggiungimento del 60° anno ai aggiunto: di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui gli invalidi fruiscono. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1a categoria. Resta, comunque, ferma la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidita' di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni. Ai mutilati ed invalidi di guerratolto: , che abbiano beneficiato del trattamento di 1ª categoria per aggiunto: che, fino al compimento del 65° anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita', viene corrisposto, tolto: oltre all'assegno di previdenza aggiunto: dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno tolto: corrispondente aggiunto: pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza socialetolto: , di cui all'articolo 10, lettera a)aggiunto: , della legge 4 aprile 1952, n. 218aggiunto: , e successive modificazioniaggiunto: , cumulabile con l'assegno di previdenza. L'incollocabilita' e' riconosciuta per periodi di tempo e con le modalita' stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo tolto: accertamento da parte aggiunto: parere del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, tolto: n. aggiunto: numero 375, la cui composizione, esclusivamente per tolto: l'esame aggiunto: lo esame dei casi di cui al tolto: precedente comma aggiunto: presente articolo, viene integrata con tolto: un ufficiale medico componente aggiunto: il presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, aggiunto: o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal presidente tolto: della stessa aggiunto: stesso. Il giudizio tolto: emesso dal predetto Collegio aggiunto: del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per quanto riguarda tolto: la concessione aggiunto: il riconoscimento o meno del tolto: trattamento aggiunto: diritto all'assegno di incollocabilita'. tolto: Qualora il Collegio si pronunci per incollocabilita', la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermita' che ha dato luogo alla liquidazione della pensione ed assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma. Il trattamento aggiunto: Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno di incollocabilita' su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all'articolo 99 e successive modificazioni. L'assegno di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domandatolto: ; aggiunto: e non e' cumulabile con tolto: l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 41, ne' con la indennita' di disoccupazione, ed e' liquidato aggiunto: l'indennita' di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilita' compete finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione. tolto: Tale trattamento aggiunto: Il trattamento di incollocabilita' puo' essere in ogni tempo revocatoaggiunto: , nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro tolto: quando risulti che siano venute aggiunto: se vengano meno le ragioni per le quali tolto: fu concesso aggiunto: sia stato concesso. Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilita', hanno l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti. Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e puo' essere comminata, sentita la Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilita' dell'assegno di incollocabilita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art44 · fonte del testo

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