L'assistenza di cui alla presente legge e' accordata, quando l'invalido ne abbia fatto domanda all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, comprovando di trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 1, ed abbia consentito la trattenuta dell'uno per cento sui propri assegni complessivi di pensione di guerra, esclusa l'indennita' di accompagnamento di cui all'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648. L'assistenza decorre dal terzo mese successivo a quello dell'accoglimento della domanda. L'invalido puo' recedere dall'assistenza, ma e' tenuto a corrispondere la trattenuta per altri sei mesi, a decorrere dal primo mese successivo alla domanda di recessione e non puo' chiedere la reinscrizione all'assistenza, se non siano decorsi due anni dall'ultima trattenuta. Gli invalidi ammessi al trattamento di cui all'art. 44, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, i quali vengono a cessare da tale trattamento per aver superato il 60° anno di eta', conservano il titolo all'assistenza, ferma restando la trattenuta sugli assegni.

Testo vigente dal 10 maggio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;469~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari