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(( Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attivita' dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilita' della segreteria del consiglio e della giunta. Nelle camere di commercio per cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico e' consentito avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Il segretario generale, su designazione della giunta, e' nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero. All'elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:

  • a)i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere, delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 5;
  • b)i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalita' e stabiliti i criteri per l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed e' istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3. E' fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare alle attivita' di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma 5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, e' consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretari generali. 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23

12

Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20".

Testo in vigore dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 477/2000

    Parametro
    8 novembre 2000

    1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano): a) art. 1, nella parte in cui determina la natura delle camere di commercio in contrasto con il principio di autonomia, risultante dall'art. 1,…

    Art. 1 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 10 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 3 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 11 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 2005 al 12 marzo 2010. 138 parole tolte, 215 parole aggiunte in 3 capoversi.

Al segretario generaletolto: , ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, aggiunto: della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione tolto: delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2,aggiunto: , di cui all'articolo 16 del decreto legislativo tolto: 3 febbraio 1993 aggiunto: 30 marzo 2001, n. tolto: 29 aggiunto: 165. Il segretario generale tolto: sovraintende altresi' al personale delle aggiunto: coordina l'attivita' dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilita' della segreteria del consiglio e della giunta. Nelle camere di commercio aggiunto: per cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico e' consentito avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Il segretario generale, su designazione della giunta, e' nominato dal Ministro tolto: dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiunto: dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elencotolto: . Nell'elenco aggiunto: nazionale tenuto presso il Ministero. All'elenco di cui al comma tolto: 2 aggiunto: 3, possono essere iscritti, a domanda aggiunto: e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:

a) i dirigenti delle tolto: Camere aggiunto: camere di commercio, delle tolto: Unioni regionali delle Camere aggiunto: unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamereaggiunto: , delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma tolto: 4 del presente articolo aggiunto: 5;

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma tolto: 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private aggiunto: 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Con decreto del Ministro tolto: dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' ai principi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti aggiunto: dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalita' e stabiliti i criteri per l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed e' istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3. E' fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare alle attivita' di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalita' tolto: per l'iscrizione nell'elenco aggiunto: stabiliti con il decreto di cui al comma tolto: 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo aggiunto: 5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma tolto: 3 aggiunto: 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, e' consentito il rientro … provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere tolto: all'ampliamento della pianta aggiunto: a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma tolto: 3 aggiunto: 4 vengano nominati segretari generali. tolto: Nulla e' innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge aggiunto: 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23

    Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20".

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art20 · fonte del testo

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