Art. 19 — Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilita' di un ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:

  • a)predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;
  • b)assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attivita' dell'ISTAT;
  • c)curare gli adempimenti e predisporre gli atti alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonche' all'attuazione della politica istituzionale del Governo;
  • d)provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;
  • e)collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonche' predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;
  • f)predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di piu' Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unita' di indirizzo;
  • g)curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attivita' di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonche' dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;
  • h)predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorita' governative, assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinche' il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonche' gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;
  • i)assistere, anche attraverso attivita' di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attivita' per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;
  • i-bis)assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri.
  • l)assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attivita' per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;
  • m)curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • n)curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;
  • o)curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonche' la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;
  • p)curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attivita' dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;
  • q)mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri;
  • r)svolgere le attivita' di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonche' degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;
  • s)curare le attivita' preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento; 5
  • t)curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;
  • u)curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;
  • v)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 303)).
  • z)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 303)).
  • aa)curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio;
  • bb)assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilita' dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti;
  • cc)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 303)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303

5

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 ha disposto (con l'art. 12, comma 4, lettera b)) l'abrogazione della lettera s) del comma 1 del presente articolo, per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie.

Testo vigente dal 16 settembre 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 242/1989

    Questione infondata
    28 aprile 1989

    Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è l'organo posto al vertice dell'amministrazione interna alla stessa Presidenza al quale non sono mai imputati poteri o rapporti aventi un rilievo esterno. È pertanto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. p, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il quale attribuisce al Segretario generale il compito di curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome, all'esame delle leggi regionali ai fini dell'art. 127 della Costituzione, di coordinamento tra legislazione statale e regionale, all'attività dei Commissari di Governo nelle regioni, ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine, trattandosi di competenze inidonee ad incidere sulla sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e alle province autonome.

    Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 5 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 60 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 2 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1988 al 16 settembre 1999. 101 parole tolte, 74 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: i-bis) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri.

v) tolto: fornire l'assistenza tecnica per lo Svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonche' di quelle attinenti la ricerca scientifica di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26; aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 303.

z) tolto: predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso; aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 303.

cc) tolto: sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo articolo 26 aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 303.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303

    Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 ha disposto (con l'art. 12, comma 4, lettera b)) l'abrogazione della lettera s) del comma 1 del presente articolo, per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie.

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art19 · fonte del testo

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