Corte costituzionale

Sentenza n. 477/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27 e 29 della legge

regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento

delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

Trento e di Bolzano); degli artt. 1 e 2 della legge regionale del

Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 14 (Modifiche alla legge

regionale 9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento delle camere di commercio,

industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano"); degli

artt. 3, 4, 6, 8 e 9 della legge regionale del Trentino-Alto Adige

17 ottobre 1988, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale

9 agosto 1982, n. 7, modificata dalla legge regionale 9 novembre

1983, n. 14, sull'ordinamento delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano); degli artt.1, 6, e

11 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 22 maggio 1980, n. 8

(Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del

personale delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura di Trento e di Bolzano); dell'art.4 della legge regionale

del Trentino-Alto Adige 27 novembre 1983, n. 18 (Modifiche ed

integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente

"Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del

personale delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura di Trento e di Bolzano") e degli artt. 2, 5 e 7 della

legge regionale del Trentino-Alto Adige 18 giugno 1987, n. 8

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 e

alla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo

stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e

di Bolzano), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato l'8 ottobre 1994, depositato in cancelleria il

15 successivo e iscritto al n. 70 del registro ricorsi 1994.

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato dello Stato Giovanni Lancia per il Presidente

del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Luigi Manzi per la Regione

Trentino-Alto Adige.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato l'8 ottobre 1994 e depositato il

15 ottobre 1994, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha

sollevato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo

1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi

statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale

di indirizzo e coordinamento), questione di legittimità

costituzionale di molteplici disposizioni della legislazione della

Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio.

In particolare, gli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,

16, 19, 21, 22, 25, 27, 29, della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7

(Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed

agricoltura di Trento e di Bolzano), gli artt. 1 e 2 della legge

regionale 9 novembre 1983, n. 14 (Modifiche alla legge regionale

9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento delle camere di commercio,

industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano"), che

modificano marginalmente gli artt. 7 e 11 della precedente legge

regionale, gli artt. 3, 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 17 ottobre

1988, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto

1982, n. 7, modificata dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 14,

sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura di Trento e di Bolzano), che sostituiscono,

rispettivamente, gli artt. 8, 9, 15, 25 e 27 della legge regionale

n. 7 del 1982, sono censurati per violazione dell'art. 4, numero 8),

dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670), non essendo stati adeguati nei termini prescritti ai

principi introdotti in materia di camere di commercio dalla legge

29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura). L'impugnativa è poi estesa

agli artt. 1, 6, 11 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 (Norme

sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e

di Bolzano), all'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1983, n. 18

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8,

contenente "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico

del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura di Trento e di Bolzano"), agli artt. 2, 5, 7 della legge

regionale 18 giugno 1987, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge

regionale 22 maggio 1980, n. 8 e alla legge regionale 27 novembre

1983, n. 18, recanti norme sullo stato giuridico e sul trattamento

economico del personale delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), tutti in materia

di stato giuridico del personale delle camere di commercio, in quanto

non adeguati ai principi recati dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421

(Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle

discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza

e di finanza territoriale) e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421), richiamati dall'art. 19 della legge n. 580 del 1993.

Secondo il ricorrente le disposizioni statali che definiscono la

struttura delle camere di commercio, ne precisano le funzioni, ne

fissano la composizione e il funzionamento, disciplinano il

personale, vanno considerate come norme fondamentali di riforma

economico-sociale, cui anche le regioni a statuto speciale debbono

conformarsi, in quanto le camere stesse, per le funzioni e i poteri

riconosciuti loro dall'ordinamento (e in particolare quelli di tenere

il registro delle imprese, di costituirsi parte civile nei giudizi

relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il

commercio, di promuovere azioni per la repressione della concorrenza

sleale) costituiscono strumenti di primario rilievo pubblico. La

normativa dettata dalla Regione Trentino-Alto Adige in materia di

ordinamento delle camere di commercio non risulterebbe essere stata

adeguata ai nuovi principi, secondo quanto disposto dall'art. 2 del

decreto legislativo n. 266 del 1992.

In particolare vengono avanzate le seguenti censure:

a) l'art. 1 della legge regionale n. 7 del 1982, definendo le

camere di commercio "enti locali non territoriali, di diritto

pubblico" contrasterebbe con il principio desumibile dall'art. 1,

comma 1, della legge n. 580 del 1993, che le qualifica "enti autonomi

di diritto pubblico", mentre il successivo art. 3 della legge statale

attribuisce loro potestà statutaria, non contemplata invece dalla

legislazione regionale;

b) l'art. 3 della medesima legge regionale contrasterebbe con

l'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 580 del 1993, in quanto non

prevede, tra le attribuzioni delle camere di commercio, la

possibilità di realizzare interventi a favore delle imprese,

partecipando agli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge

8 giugno 1990, n. 142, né la possibilità di predisporre e

promuovere contratti tra imprese, loro associazioni e associazioni di

tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, né quella di

promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique nei

contratti e di esercitare l'azione per la repressione della

concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 cod. civ;

c) l'art. 6 della medesima legge regionale, nello stabilire

il numero dei componenti del consiglio delle camere di commercio

(quarantacinque), e la sua composizione (quattro quinti in

rappresentanza degli imprenditori e un quinto in rappresentanza dei

liberi professionisti), contrasterebbe con i principi di cui

all'art. 10 della legge n. 580 del 1993, che fissa il criterio di

proporzionalità tra il numero dei componenti il consiglio e il

numero delle imprese iscritte nel registro, nonché il particolare

principio di ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche

economiche delle circoscrizioni e di rappresentatività di

determinati settori e tipi di impresa, prevedendo, inoltre, la

rappresentanza in seno al consiglio delle organizzazioni sindacali

dei lavoratori e delle associazioni di tutela dei consumatori;

d) di conseguenza, anche l'art. 7 della medesima legge

regionale n. 7 del 1982, che prevede che le designazioni per la

nomina dei componenti il consiglio siano effettuate dalle

associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito

delle province nonché dagli ordini professionali, contrasterebbe con

i principi di cui all'art. 12 della legge n. 580 del 1993, secondo il

quale tali designazioni devono essere effettuate da parte delle

organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti agli

specifici settori di cui all'art. 10, comma 2 - rispettando, per

ciascuno di tali settori, il criterio di proporzionalità della loro

rappresentatività in ambito provinciale - nonché delle

organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela dei

consumatori;

e) l'art. 3 della legge regionale n. 22 del 1988, che

sostituisce l'art. 8 della legge regionale n. 7 del 1982, stabilendo

i requisiti per la nomina a membro del consiglio, fisserebbe

condizioni soggettive più restrittive e comunque diverse da quelle

enunciate nell'art. 13, comma 1, della legge n. 580 del 1993;

f) l'art. 9 [recte 4] della legge n. 22 del 1988, che

sostituisce l'art. 9 della legge regionale n. 7 del 1982, concernente

le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di

membro del consiglio camerale, non sarebbe coerente con i principi di

cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 580 del 1993 che, alle

lettere a), b), d) e), e f), enuncia un numero assai più vasto di

cause ostative alla carica di consigliere;

g) conseguentemente, anche l'art. 6 della legge regionale

n. 22 del 1988, che sostituisce l'art. 15 della legge regionale n. 7

del 1982, riguardante le cause di decadenza degli organi camerali,

non sarebbe in linea con l'art. 13, comma 3, della citata legge

statale, recando un'elencazione diversa dei motivi ostativi alla

prosecuzione della carica e non contemplando quale causa di decadenza

la sopravvenienza delle situazioni di cui alle lettere d), e), e f)

dell'art. 13, comma 2; il medesimo art. 6 non prevede inoltre la

possibilità di opzione per una delle cariche qualora sopravvengano

le situazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13, comma 2,

della legge n. 580 del 1993;

h) l'art. 10 della legge regionale n. 7 del 1982, che

individua i compiti del consiglio, detterebbe una disciplina che non

è in linea con quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 580 del

1993, in quanto non prevede alcuni compiti che la norma statale

attribuisce al consiglio, quali la predisposizione e deliberazione

dello statuto e delle relative modifiche, e la determinazione degli

emolumenti per i componenti degli organi delle camere di commercio;

i) l'art. 11 della medesima legge regionale, concernente la

composizione e i compiti della giunta, contrasterebbe poi con i

principi di cui all'art. 14 della citata legge statale. Infatti: il

comma 1 dell'art. 11 disciplinerebbe la composizione, il numero e la

modalità di elezione dei componenti della giunta in maniera difforme

da quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge n. 580;

il comma 3 dell'art. 11 disciplinerebbe la nomina del vicepresidente

in modo contrastante con quanto è stabilito dall'art. 14, comma 3;

l) l'art. 12 e l'art. 16, comma 2, lettera b), della medesima

legge regionale, riguardanti l'elezione e la durata in carica del

presidente, non sarebbero conformi all'art. 16, comma 1, della legge

n. 580 del 1993;

m) l'art. 13 della medesima legge regionale, relativo alla

nomina e ai compiti del collegio dei revisori dei conti, non sarebbe

coerente con i principi di cui all'art. 17 della legge n. 580 del

1993 sotto più profili: sia per ciò che attiene all'individuazione

dei soggetti deputati alla designazione dei membri, sia per ciò che

riguarda i requisiti che devono avere i membri effettivi e i

supplenti, sia per ciò che concerne la nomina del presidente, le

funzioni di controllo (che la legge statale prevede più penetranti),

nonché le connesse responsabilità;

n) l'art. 16 della medesima legge regionale prevede modalità

di adozione delle deliberazioni camerali che non sarebbero conformi

ai principi stabiliti dall'art. 15 della legge n. 580 del 1993;

o) l'art. 19 della medesima legge regionale non sarebbe in

linea con l'art. 18 della legge statale in quanto non prevede la

nuova forma di finanziamento che, tra l'altro, indica anche criteri

per la determinazione del diritto annuale;

p) l'art. 21 della legge regionale n. 7 del 1982 e l'art. 11

della legge regionale n. 8 del 1980, riguardanti rispettivamente i

compiti e la qualifica di segretario generale, non sarebbero conformi

ai principi di cui all'art. 20 della legge n. 580 del 1993, che, tra

l'altro, al comma 2, disciplina la modalità per le nomine e i

requisiti necessari per ricoprire tale carica;

q) l'art. 22 della legge regionale n. 7 del 1982, attinente

alle unioni regionali, non sarebbe in linea con l'art. 6 della legge

n. 580 del 1993, laddove non prevede la maggioranza dei due terzi dei

componenti per la delibera dello statuto disciplinare dell'attività

dell'unione regionale;

r) gli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 22 del 1988, che

sostituiscono rispettivamente gli artt. 25 e 27 della legge regionale

n. 7 del 1982, concernenti l'indicazione delle deliberazioni camerali

soggette ad approvazione e controllo, contrasterebbero con la legge

n. 580 del 1993 in quanto non contemplano tra tali delibere quella

indicata nel comma 2 dell'art. 4 di tale legge, relativa alla

costituzione di aziende speciali, e inoltre prevedono una procedura

di controllo difforme da quella stabilita nell'art. 4, commi 5 e 6;

s) l'art. 29 della legge regionale n. 7 del 1982 non sarebbe

conforme ai principi di cui all'art. 5 della legge n. 580 del 1993,

in quanto tra i casi di scioglimento del consiglio non prevede quello

relativo alla mancata approvazione nei termini del bilancio

preventivo e del conto consuntivo [comma 1, lettera c)] e quello

relativo alla mancata elezione del presidente [comma 1, lettera d)];

t) l'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, come

modificato dalla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18 e dalla

legge regionale n. 8 del 1987, contrasterebbe con i principi di cui

all'art. 19 della legge n. 580 del 1993, che prevede l'applicazione

al personale delle camere di commercio delle disposizioni della legge

n. 421 del 1992 e del decreto legislativo n. 29 del 1993: la

legislazione regionale, infatti, opera un rinvio alla normativa in

vigore relativa al personale della Regione Trentino-Alto Adige, che

non risulta essere stata adeguata ai principi generali del decreto

legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche;

u) in particolare, sarebbe da censurare l'art. 5 della legge

regionale n. 8 del 1987, che sostituisce l'art. 6 della legge

regionale n. 8 del 1980, il quale prevede la presenza di organi

rappresentativi del personale in seno al consiglio per

l'organizzazione e il personale, in contrasto con quanto disposto

dall'art. 48 del decreto legislativo n. 29 del 1993; così anche

l'art. 7 della stessa legge regionale, che sostituisce l'art. 4 della

legge regionale n. 8 del 1980 [recte: n. 18 del 1983], e che rimanda

all'art. 20 della legge regionale n. 7 del 1982 per la disciplina

delle procedure concorsuali, sarebbe illegittimo in quanto fa

riferimento a una normativa in contrasto con il decreto legislativo

n. 29 del 1993, il quale esclude che possa far parte delle

commissioni di concorso un rappresentante del personale.

2. - Con atto depositato il 7 novembre 1994 si è costituita in

giudizio la Regione Trentino-Alto Adige, chiedendo il rigetto del

ricorso.

Con successiva memoria, la difesa della Regione afferma che la

sua costituzione in giudizio - avvenuta nel ventesimo giorno dal

termine stabilito per il deposito del ricorso, notificato l'8 ottobre

- va ritenuta tempestiva, in quanto al procedimento de quo non

andrebbe applicato l'art. 23 delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale (secondo il quale "la parte

convenuta può presentare deduzioni e costituirsi entro venti giorni

da quello del deposito del ricorso"), ma, in virtù dell'esplicito

richiamo operato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992,

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per cui, ai sensi

dell'art. 25 della stessa legge e dell'art. 3 delle citate norme

integrative, la costituzione in giudizio deve avvenire nel termine di

venti giorni dalla pubblicazione del ricorso nella Gazzetta

Ufficiale.

Nel merito, la Regione sostiene che la vigente legislazione

regionale, emanata nell'esercizio della potestà legislativa primaria

in materia di ordinamento delle camere di commercio, ha anticipato la

riforma statale, e che le due discipline, statale e regionale, non

sono mai state così simili e corrispondenti. Inoltre, essa ritiene

che non si possa far derivare dallo svolgimento, da parte delle

camere di commercio, di "funzioni di primario livello pubblico" il

carattere di norme di principio - vincolanti anche le regioni

speciali - della intera normativa statale in materia. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma

dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992,

n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino

Alto-Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e

leggi regionali e provinciali nonché la potestà statale di

indirizzo e coordinamento), impugna una serie di disposizioni

contenute in leggi della Regione Trentino-Alto Adige, a partire dalla

legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, per mancato adeguamento ai

principi stabiliti dalla legge statale 29 dicembre 1993, n. 580

(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura), la quale ha sostituito il sistema istituito dal decreto

legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (in particolare

con la norma transitoria dell'art. 9), a sua volta sostitutivo dei

consigli e degli uffici provinciali dell'economia corporativa

istituiti con r.d. 20 settembre 1934, n. 2011. Ritiene il ricorrente

che il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura operato con la legge n. 580 del 1993, relativamente alla

loro natura giuridica di enti autonomi di diritto pubblico, alle loro

funzioni, alla composizione e al funzionamento dei loro organi e alla

natura giuridica del loro rapporto col personale dipendente, abbia

comportato l'introduzione di norme di principio cui anche la Regione

Trentino-Alto Adige deve adeguarsi nell'esercizio della potestà

legislativa che le è riconosciuta dall'art. 4, numero 8), dello

statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), il quale prevede in

materia di "ordinamento delle camere di commercio" una competenza da

esercitarsi nel rispetto "delle norme fondamentali delle riforme

economico-sociali della Repubblica".

Le numerose censure mosse alla legislazione regionale impugnata

possono raggrupparsi a seconda che riguardino:

a) la natura delle camere di commercio e i loro poteri di

autonomia, in particolare statutaria (art. 1 della legge regionale,

in relazione all'art. 1, comma 1, della legge statale);

b) le loro attribuzioni (art. 3 della legge regionale, in

relazione all'art. 2, commi 3 e 4, della legge statale);

c) il numero dei componenti il consiglio delle camere di

commercio e i criteri della sua composizione, che non comprende, in

particolare, la rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori e delle associazioni di tutela dei consumatori (art. 6

della legge regionale, in relazione all'art. 10 della legge dello

Stato);

d) i criteri di designazione dei consiglieri (art. 7 della

legge regionale, in relazione agli artt. 10, comma 2, e 12, della

legge dello Stato);

e) i requisiti soggettivi per la nomina a consigliere e le

cause di ineleggibilità e di decadenza (artt. 8, 9 e 15 della legge

regionale, come sostituiti dagli artt. 3, 4 e 6 della legge regionale

n. 22 del 1988, in relazione all'art. 13 della legge dello Stato);

f) i compiti del consiglio (art. 10 della legge regionale, in

riferimento all'art. 11 della legge dello Stato);

g) la composizione, il metodo di elezione e i compiti della

giunta e l'elezione e la durata in carica del presidente (artt. 11,

12 e 16, comma 2, lettera b), della legge regionale, in relazione

agli artt. 14 e 16 della legge dello Stato);

h) la struttura, i requisiti dei componenti, il potere di

designazione, la nomina del presidente del collegio dei revisori dei

conti, nonché la natura del controllo da esso esercitato e le

relative responsabilità (art. 13 della legge regionale, in relazione

all'art. 17 della legge statale);

i) le modalità di adozione delle delibere camerali (art. 16

della legge regionale, rispetto all'art. 15 della legge statale);

l) le modalità del finanziamento delle camere, con

particolare riferimento al "diritto annuale" a carico delle imprese

(art. 19 della legge regionale, rispetto all'art. 18 della legge

statale);

m) i compiti, la qualifica, le modalità di nomina e i

requisiti del segretario generale (art. 21 della legge regionale in

questione e art. 11 della legge regionale n. 8 del 1980, rispetto

all'art. 20 della legge statale);

n) le modalità di adozione dello statuto disciplinare delle

attività dell'unione regionale delle camere (art. 22 della legge

regionale, rispetto all'art. 6 della legge statale);

o) l'ampiezza del controllo sulle delibere delle camere e il

procedimento relativo (artt. 25 e 27 della legge regionale, come

sostituiti dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 22 del 1988,

rispetto all'art. 4 della legge statale);

p) i casi di scioglimento del consiglio camerale (art. 29

della legge regionale, rispetto all'art. 5 della legge statale);

q) la disciplina generale del rapporto di impiego del

personale dipendente (art. 1 della legge regionale n. 8 del 1980,

come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1987, in

connessione con la disciplina contenuta nelle leggi regionali n. 18

del 1983 e n. 8 del 1987, rispetto all'art. 19 della legge statale)

e, nell'ambito di questo motivo di doglianza, la disciplina del

consiglio per l'organizzazione del personale (art. 5 della legge

regionale n. 8 del 1987, in relazione a quanto previsto dal decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, richiamato dall'art. 19 della

legge n. 580 del 1993) e la normativa in tema di procedure

concorsuali (art. 7 della stessa legge regionale n. 8 del 1987,

rispetto a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 29 del

1993).

2. - La Regione Trentino-Alto Adige si è costituita in giudizio

ma tale costituzione non può ritenersi tempestiva. Poiché il

deposito del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri presso

la Corte costituzionale è avvenuto il 15 ottobre 1994, e quello

dell'atto di costituzione in giudizio della Regione resistente il

7 novembre 1994, il termine di "venti giorni da quello del deposito

del ricorso", previsto dall'art. 23, ultimo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale con

riguardo ai giudizi di legittimità costituzionale in via principale

tra i quali rientrano quelli per "mancato adeguamento" a norma

dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 266 del 1992 non

può ritenersi essere stato rispettato. Di fronte all'inequivoca

portata della norma che prevede il termine in questione, termine di

carattere perentorio (tra le molte, sentenze nn. 191 del 1980, 72 del

1981, e ordinanza n. 109 del 1975), non vale la tesi della Regione

resistente che argomenta la tempestività della sua costituzione in

giudizio sulla base della considerazione che tale termine

decorrerebbe non già dal deposito del ricorso - come stabilito - ma

dal termine "previsto per il deposito" cioè, nel caso di specie, dal

18 ottobre, con la conseguenza che il deposito della memoria di

costituzione della Regione resistente sarebbe avvenuto nei venti

giorni a tal fine previsti. La lettera della norma esclude la

possibilità di tale interpretazione (sentenze nn. 71 del 1982 e 155

del 1985). Alla stregua della normativa vigente, pertanto, la

costituzione in giudizio della Regione Trentino-Alto Adige deve

essere dichiarata inammissibile.

3. - Nel merito, il ricorso del Presidente del Consiglio è solo

parzialmente fondato.

3.1. - La legge n. 580 del 1993, con la quale è stato operato il

"riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura", è il risultato di una gestazione protratta per più

legislature, vigente il decreto legislativo luogotenenziale n. 315

del 1944, con il quale si provvide ad abolire il precedente sistema

di organizzazione degli interessi economici in ambito provinciale,

facente allora capo ai consigli e agli uffici dell'economia

corporativa, disciplinati dal r.d. n. 2011 del 1934, adottato dopo

che le originarie camere create con la legge 6 luglio 1862, n. 680,

erano state abolite dalla legge 18 aprile 1926, n. 731. La

soppressione del sistema corporativo portò all'istituzione in ogni

capoluogo di provincia di una camera di commercio, industria e

agricoltura, ente di diritto pubblico, avente compiti di

coordinamento e di rappresentanza degli interessi commerciali,

industriali e agricoli della provincia ed esercitante i poteri in

precedenza attribuiti ai consigli dell'economia. Le nuove camere,

secondo il disegno del decreto legislativo luogotenenziale, avrebbero

dovuto essere amministrate da un consiglio, composto ed eletto

secondo criteri di rappresentanza degli interessi economici locali,

in base a norme da emanarsi con un successivo decreto legislativo

(artt. 4 e 8). L'art. 9 prevedeva che, fino all'elezione del

consiglio, l'amministrazione delle camere sarebbe stata affidata a

una giunta composta da un presidente e da quattro membri nominati -

il presidente - dal Ministro per l'industria e il commercio, di

concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste (e, a norma

dell'art. 64 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, col presidente della

giunta regionale) e - i quattro membri, da scegliersi uno tra i

commercianti, uno tra gli industriali, uno tra gli agricoltori e uno

tra i lavoratori (secondo la dizione del secondo comma dell'art. 9) -

dal prefetto con l'approvazione del Ministro per l'industria e il

commercio.

Non essendo stato emanato il decreto legislativo previsto

dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944,

le camere di commercio, industria e agricoltura furono rette

"transitoriamente" per cinquant'anni dalle giunte camerali previste

dal citato art. 9, la cui composizione fu successivamente integrata

con esponenti di altri settori o figure del mondo produttivo (legge

12 luglio 1951, n. 560 e legge 29 dicembre 1956, n. 1560), ciò che

giustificò la denominazione di camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura stabilita dalla legge 26 settembre 1966,

n. 792. Rimase così in vita per un lungo arco di tempo una formula

organizzativa in cui non solo, secondo tradizione, la funzione

rappresentativa e organizzativa degli interessi economici veniva a

sommarsi a poteri pubblicistici di carattere amministrativo, ma

soprattutto nella quale carattere locale degli interessi e matrice

statale degli organi chiamati a rappresentarli convivevano in una

figura istituzionale difficilmente definibile. Il sistema venutosi a

creare non risultava chiaramente inquadrabile nell'organizzazione dei

poteri locali prevista dalla Costituzione nella quale le camere, una

volta mantenute in vita, avrebbero dovuto essere inserite, e poneva

problemi di coesistenza tra le funzioni regionali e quelle delle

camere di commercio negli stessi ambiti di competenza. Nel riordino

delle funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali che

portò al d.P.R. n. 616 del 1977, fu stabilito il trasferimento alle

regioni delle funzioni amministrative allora esercitate dalle camere

di commercio nelle materie trasferite o delegate alle regioni stesse

(art. 64, primo comma) ma il nodo della configurazione istituzionale

delle camere non fu sciolto. Venne stabilito, ancora una volta in via

transitoria, che "le funzioni istituzionali e le restanti funzioni

amministrative [sarebbero state] esercitate dalle camere di commercio

sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del

relativo finanziamento" (art. 64, secondo comma).

La riforma contenuta nella legge n. 580 del 1993, del mancato

adeguamento alla quale da parte della legislazione della Regione

Trentino-Alto Adige si duole il Presidente del Consiglio dei

Ministri, ha alle spalle la vicenda così sommariamente ricostruita.

Di contro, la Regione Trentino-Alto Adige, disponendo unica tra tutte

le regioni di una propria potestà legislativa in materia, ha essa

stessa delineato nel corso degli anni un proprio ordinamento

camerale, facente capo alla legge regionale n. 7 del 1982 (oggetto di

successive modificazioni) che ha introdotto rilevanti innovazioni

rispetto al sistema previsto dalla legislazione statale allora in

vigore, costituita ancora, come si è detto, dalle norme provvisorie

contenute nel decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944. La

Regione, prima, e lo Stato, poi, hanno quindi operato una propria

riforma e, nel presente giudizio, si chiede se quella precedente

della Regione, per non essere (stata) adeguata a quella successiva

dello Stato, sia incostituzionale.

3.2. - Il problema dell'adeguamento della legislazione regionale

a quella statale in materia di ordinamento delle camere di commercio

si pone nei termini indicati dall'art. 4 dello statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige, come problema di coerenza rispetto alle

"norme fondamentali delle riforme economico-sociali della

Repubblica".

La nozione di "norme fondamentali di riforma economico-sociale"

che, come la Corte ha numerose volte precisato, deve essere

determinata in relazione a indici di valutazione oggettivi, che

vincolano lo stesso legislatore, cui non spetta un potere arbitrario

di qualificazione in tali termini delle norme che pone (sentenza

n. 349 del 1991) si ricava dall'esigenza di unità sotto il profilo

delle scelte politiche fondamentali della Repubblica, alla difesa

della quale tale limite è preordinato: dall'esigenza cioè che le

grandi scelte riformatrici poste con la legge dello Stato non siano

contraddette da orientamenti diversamente ispirati del legislatore

regionale. Della necessità di circoscrivere la nozione in questione

alle sole leggi effettivamente dotate di contenuto riformatore, per

non estenderla a ogni legge genericamente nuova, la giurisprudenza di

questa Corte è sempre stata consapevole, avendo costantemente

affermato che non qualsiasi modifica legislativa merita la

qualificazione di "riforma economico-sociale", ma solo quelle

innovazioni che corrispondono a scelte di "incisiva innovatività" in

settori qualificanti la vita sociale e, in particolare, quelle che

mirano a strutturare tali settori attraverso istituzioni che, per la

natura degli interessi che coinvolgono, non possono che valere su

tutto il territorio nazionale (da ultimo, sentenze nn. 406 del 1995 e

352 del 1996).

Alla luce dei criteri anzidetti, non v'è dubbio che la legge

n. 580 del 1993 debba ricomprendersi nella categoria delle leggi in

questione, le quali vincolano la potestà legislativa della Regione

Trentino-Alto Adige alla stregua dell'art. 4 del suo statuto.

Rispetto all'indefinibile situazione esistente in precedenza, le

camere di commercio sono state riqualificate come "enti autonomi di

diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione

territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il

sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle

economie locali" (art. 1), e che rappresentano nel proprio consiglio,

formato da componenti designati o eletti dalle organizzazioni delle

imprese, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle

associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli

utenti, la struttura economica locale (artt. 10 e 12). Si è venuto

così a configurare un ente pubblico locale dotato di autonomia

funzionale, che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva,

nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 della

Costituzione, diventando anche potenziale destinatario di deleghe

dello Stato e della Regione (art. 2, comma 1). Non c'è dubbio quindi

che, per questo suo contenuto, la legge in questione presenta i

caratteri della "riforma economico-sociale" alla quale la

legislazione regionale deve attenersi.

Il suddetto carattere di "riforma economico-sociale" da

riconoscersi alla legge n. 580 del 1993 non significa peraltro che

uguale carattere debba essere riconosciuto a tutte le disposizioni

della legge dello Stato che determinano la struttura, le funzioni, la

composizione e il funzionamento degli organi e disciplinano il

rapporto d'impiego del personale delle camere di commercio, con la

conseguenza che la legislazione della Regione Trentino-Alto Adige

debba conformarsi a esse in ogni loro dettaglio. L'inaccettabilità

di tale proposizione - che pare sorreggere una parte delle doglianze

prospettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri - è resa

manifesta dalla conseguenza: la normazione regionale si ridurrebbe di

fatto a mera esecuzione o, al più, integrazione della legge dello

Stato, se questa ne prevedesse lo spazio ipotesi che, nella specie,

nemmeno si verifica, in quanto la legge n. 580 del 1993, per

l'attività normativa ulteriore che si rende necessaria ai fini

dell'attuazione delle sue prescrizioni, prevede regolamenti

governativi e ministeriali. Tutto ciò sarebbe in pieno contrasto con

l'ampiezza della potestà legislativa riconosciuta alla Regione

dall'art. 4, numero 8), del suo statuto speciale: una potestà che,

per la natura dei limiti che incontra, si usa definire di tipo

esclusivo, non essendo subordinata, a differenza di altro tipo di

potestà legislativa, nemmeno all'ordinario limite dei principi

stabiliti dalle leggi dello Stato.

Il vincolo per la legislazione regionale è invece limitato alle

"norme fondamentali" della legge di riforma, cioè a quelle che

contengono le opzioni di fondo che costituiscono l'ossatura

dell'intervento riformatore: "la qualifica di fondamentale da

attribuire alle norme della nuova disciplina può derivare dal

costituire esse un elemento coessenziale alla riforma

economico-sociale, in quanto la caratterizzano o formano la base del

suo sviluppo normativo"; dunque "non tutte le disposizioni, né il

loro compiuto tenore letterale, costituiscono 'norme fondamentali di

riforma economico-sociale' [...] ma solo i nuclei essenziali del

contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono, per i principi

enunciati o da esse desumibili" (sentenza n. 482 del 1995). A questa

precisazione è da aggiungere soltanto che partecipano della medesima

natura e godono pertanto della medesima protezione costituzionale

anche le norme che, pur non svolgendo di per sé la funzione di

gettare le basi della nuova disciplina, sono legate a quelle da un

rapporto di coessenzialità o di necessaria integrazione, tale che la

loro assenza, o la loro contraddizione da parte di altra normativa,

finirebbero per pregiudicare il raggiungimento degli obbiettivi

riformatori o per modificarne o snaturarne la portata (sentenze

nn. 99 del 1987 e 323 del 1998).

4. - Alla stregua di queste precisazioni, si può procedere

all'esame delle specifiche doglianze mosse, per "mancato adeguamento"

alla legge n. 580 del 1993, contro la legislazione della Regione

Trentino-Alto Adige in materia.

4.1. - Un primo gruppo di censure riguarda l'autonomia delle

camere, autonomia che, sancita nella legge dello Stato, non lo

sarebbe, o non lo sarebbe adeguatamente, nella legge della Regione.

La legge n. 580 del 1993 - a parte i poteri relativi alla tenuta

del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile,

disciplinati dall'art. 8 - attribuisce alle camere le "funzioni di

interesse generale per il sistema delle imprese" e per la cura dello

"sviluppo nell'ambito delle economie locali" (art. 1, comma 1),

nonché per il "supporto e la promozione di interessi generali delle

imprese" e - fatte salve le competenze delle amministrazioni statali

e delle regioni - quelle nelle materie amministrative economiche

relative al sistema delle imprese, nelle forme e con gli strumenti,

di natura essenzialmente non autoritativa, previsti dall'art. 2.

Tali funzioni si esercitano in un regime qualificato

dall'ampiezza della discrezionalità delle scelte consentite, dalla

limitazione dei controlli sugli atti e sugli organi e dall'esclusione

di poteri di ingerenza (diversi dalla semplice richiesta di riesame)

sul merito delle scelte stesse, nonché dal riconoscimento alle

camere della potestà statutaria (art. 3). Questa potestà è

configurata dalla legge dello Stato in termini assai ampi: essa è da

esercitare in conformità ai principi della legge e concerne

l'ordinamento e l'organizzazione delle camere, le competenze e le

modalità di funzionamento degli organi, la loro composizione per le

parti non disciplinate dalla legge [compresa la ripartizione dei

consiglieri secondo le caratteristiche economiche della

circoscrizione territoriale di competenza (art. 10, comma 2) e la

possibilità di sostituire il sistema di designazione e nomina nei

consigli previsto dalla legge (art. 12, commi 1-4) con quello

dell'elezione (art. 12, comma 5)] e le forme di partecipazione.

Tale regime è compendiato nella definizione delle camere quali

"enti autonomi" (art. 1, comma 1), principio informatore della

riforma - insieme a quello di rappresentatività del quale si dirà

in prosieguo - che, pur nell'ambito della tradizionale struttura

delle camere come enti pubblici (ancora art. 1, comma 1) - altro

principio fondativo della disciplina - costituisce, per così dire,

un riflesso nel loro regime giuridico dell'autonomia dei privati

operanti nel sistema delle attività economiche a esse facenti capo.

L'anzidetta definizione legislativa, per il suo carattere di

fondamento della nuova disciplina, mentre vale a condurre a unità di

ispirazione i singoli aspetti di quest'ultima, si impone come limite

(positivo) alla legislazione regionale esclusiva.

Di contro a questa impostazione della legge dello Stato, sta la

legislazione della Regione Trentino-Alto Adige. Essa indubbiamente,

per molti suoi aspetti, costituisce un'anticipazione della legge di

riforma statale nel senso di una disciplina delle camere di maggiore

garanzia, rispetto alla situazione risultante dal decreto legislativo

luogotenenziale n. 315 del 1944, nei confronti dell'amministrazione,

statale o, nel caso del Trentino-Alto Adige, regionale. Ma questa

legge, definendo le camere di Trento e di Bolzano "enti locali non

territoriali" - definizione generica, compatibile con soluzioni

istituzionali negatrici di ogni manifestazione di autonomia e perfino

con una configurazione delle camere come enti strumentali di altri

enti pubblici - non si spinge fino a riconoscerne il carattere di

ente autonomo. C'è dunque su questo punto un contrasto con la

legislazione dello Stato: un contrasto non soltanto formale o di

parole - poiché si tratta di definizione legislativa non solo

descrittiva ma anche normativa - che la Regione, a norma dello

statuto e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, era

tenuta a eliminare adeguandosi alla legislazione dello Stato che la

vincola.

Che la legislazione regionale, sul punto dell'autonomia da

riconoscersi alle camere, non sia allineata a quella statale risulta

specificamente dal fatto che essa non prevede un aspetto che di tale

autonomia, secondo quest'ultima, è qualificante, vale a dire la

potestà statutaria. Nulla è detto in proposito, in particolare,

nell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 1982 che definisce i

compiti del consiglio camerale. È bensì vero che la Regione

Trentino-Alto Adige, con l'art. 1 della legge regionale 14 agosto

1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di

Bolzano), ha stabilito che i consigli delle camere di Trento e di

Bolzano "definiscono, previo esame con le organizzazioni sindacali

del personale camerale, i principi fondamentali dell'organizzazione,

le strutture organizzative, le modalità di preposizione alle

medesime, la dotazione organica complessiva, nell'ambito della

dotazione complessiva le dotazioni organiche per le singole

qualifiche". Tale potestà normativa, peraltro, riguardando soltanto

aspetti dell'organizzazione amministrativa delle camere, non

equivale, né formalmente, né sostanzialmente, a una potestà

statutaria e, in particolare, a quella prevista negli artt. 3 e 11

della legge dello Stato.

Pertanto, deve ritenersi l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge regionale n. 7 del 1982, nella parte in cui,

definendo la natura delle camere di commercio, manca di qualificarle

come enti dotati di autonomia, nonché dell'art. 10 della medesima

legge regionale, nella parte in cui, indicando i poteri del consiglio

camerale, manca di inserire tra questi l'approvazione dello statuto

dell'ente, senza disciplinarne contenuti e procedura conformemente ai

principi della legge statale.

4.2. - Altro aspetto fondamentale di principio della disciplina

di riforma, chiamato in causa dal ricorso in esame, è la

configurazione delle camere non solo come rappresentanti ma,

soprattutto, come enti rappresentativi della rete dei soggetti che,

secondo la legge, costituiscono la struttura dell'economia

provinciale: configurazione che non corrisponde a un'espressa dizione

definitoria, analoga a quella che esprime il principio di autonomia,

ma che si ricava inequivocabilmente dalla volontà del legislatore,

consegnata ai lavori parlamentari relativi alla legge n. 580 del

1993, di differenziare, proprio e innanzitutto su questo punto, il

nuovo regime da quello provvisoriamente vigente dal 1944 e, quel che

più conta, che risulta dalla disciplina riguardante l'organo su cui

fa perno l'organizzazione delle camere. Il carattere rappresentativo

del consiglio camerale, organo che esprime gli altri organi di

governo - il presidente e la giunta - ed è chiamato ad assumere le

deliberazioni principali di competenza delle camere stesse (artt. 1,

comma 3, 3, comma 2, e 11), risulta dall'art. 12 della legge, il

quale stabilisce che la scelta dei consiglieri avviene tramite

designazione da parte dei soggetti da rappresentare (comma 1),

ovvero, ove così sia stabilito dallo statuto per i rappresentanti

delle categorie produttive, tramite elezione diretta (comma 5).

Ma ente rappresentativo di chi? Il lato sostanziale della

rappresentatività, relativo all'individuazione dei soggetti formanti

il sistema economico facente capo alle camere, è essenziale quanto

quello formale, concernente il principio rappresentativo, relativo al

metodo di provvista dei componenti il consiglio (designazione o

elezione).

La legge n. 580 del 1993 non si limita a prevedere che i

componenti del consiglio sono designati (salva l'ipotesi

dell'elezione diretta) dalle imprese appartenenti ai settori

dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del

commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei

trasporti e spedizioni, del turismo e agli altri settori di rilevante

interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, ma

aggiunge altresì una rappresentanza delle organizzazioni sindacali

dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei

consumatori e degli utenti (artt. 10, commi 2-7; 12, comma 1). La

definizione di questo spettro di soggetti interessati alla

rappresentanza qualifica in senso fortemente innovativo la struttura

delle camere attuali rispetto a quelle esistenti sotto il regime del

decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944. Quest'ultimo,

quanto alla composizione del consiglio elettivo, rinviava a un

decreto legislativo mai emanato e, in attesa, prevedeva una giunta i

cui membri erano scelti fra i commercianti, gli industriali, gli

agricoltori e i lavoratori (art. 9, comma 2).

La legislazione regionale, sul punto del carattere

rappresentativo del consiglio, dopo avere definito le camere enti "a

struttura rappresentativa" (art. 1, comma 1, della legge regionale

n. 7 del 1982) e avere attribuito loro "funzioni di rappresentanza

unitaria delle categorie economiche in esse operanti" (art. 2),

stabilisce che i quattro quinti dei componenti il consiglio

rappresentano gli imprenditori, ivi compresi i lavoratori autonomi, e

un quinto i liberi professionisti (art. 6). Alle nomine si provvede

da parte della giunta regionale su designazione delle associazioni di

categoria maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia,

nonché degli ordini professionali (art. 7, comma 1). Gli specifici

settori economici e le categorie professionali da considerarsi ai

fini della designazione sono determinati dalla giunta regionale

(art. 7, comma 2).

È evidente che, su questi aspetti essenziali della materia, la

legislazione regionale si discosta dai principi della riforma dello

Stato. Nella Regione Trentino-Alto Adige, la determinazione dei

soggetti economici rappresentati nelle camere si differenzia, per

difetto e per eccesso, rispetto a quanto avviene negli ambiti

provinciali delle altre regioni, alterando così il carattere

rappresentativo dell'ente, quale stabilito, con norma fondamentale di

riforma, dalla legge dello Stato.

A ciò è da aggiungere che la legge regionale attribuisce alla

giunta regionale poteri determinanti circa l'individuazione dei

settori economici e delle categorie professionali da considerare ai

fini della richiesta di designazione dei membri del consiglio

(art. 7, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1982, come

modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 14 del 1983), senza

prevedere strumenti di partecipazione o tutela dei potenziali

interessati (del tipo ad esempio di quelli indicati dall'art. 12,

comma 3, della legge n. 580 del 1993) e, soprattutto, senza

attribuire agli statuti camerali (come si è visto, non previsti

dalla legislazione regionale) la possibilità di definire la

ripartizione dei consiglieri in rappresentanza dei diversi settori

economici (come invece è fatto dall'art. 10, comma 2, della legge

statale). Tutto ciò, oltre a finire per incidere sulla struttura

rappresentativa dell'ente, viola altresì il principio di autonomia

di cui già si è detto, attribuendo, in Trentino-Alto Adige,

all'autorità regionale poteri interferenti con la struttura delle

camere sconosciuti altrove.

Anche per questi aspetti attinenti al principio di

rappresentatività deve dunque rilevarsi che la Regione Trentino-Alto

Adige ha mancato di adeguarsi alla legislazione dello Stato e,

pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale

degli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 7 del 1982.

5. - Altre censure proposte dal Governo sono invece infondate.

Esse muovono dal presupposto che qualunque deviazione dalla specifica

disciplina posta dalla legge dello Stato, qualunque disposizione

della legge regionale "non in linea" (come si esprime il ricorso) con

una corrispondente disposizione della legge statale costituisca

un'esorbitanza dai limiti della competenza legislativa della Regione:

il che, come detto in precedenza, non è esatto. Nella specie, è

questione esclusivamente di rispetto di "norme fondamentali delle

riforme economico-sociali della Repubblica" o, se del caso, come il

ricorso del Governo si limita ad adombrare, di "armonia con la

Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato"

(secondo la dizione dell'art. 4 dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige), cosicché non ogni mancata corrispondenza tra

disciplina posta dallo Stato e disciplina posta dalla Regione si

risolve di per sé in illegittimità di quest'ultima.

Questa ragione di rigetto delle censure in esame è assorbente

rispetto ad altre considerazioni che pur potrebbero valere a

contrastare l'interpretazione data dal Governo di questa o quella

disposizione di legge regionale (ad esempio l'art. 3 della legge

regionale n. 7 del 1982, in tema di attribuzioni e compiti delle

camere, l'art. 7, in tema di nomina a membro del consiglio camerale

di cittadini comunitari; l'art. 10, in tema di funzioni del consiglio

[salvo che, per quanto si è detto, in relazione alla potestà

statutaria]; l'art. 19, in tema di finanziamento delle camere con

riferimento al cosiddetto "diritto annuale" introdotto dal d.-l.

22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 28 febbraio 1982,

n. 51; l'art. 29 circa i casi di scioglimento del consiglio

camerale), delle quali sarebbero invece sostenibili interpretazioni

conformi alla legislazione statale.

Non attengono dunque a quel nucleo normativo indisponibile da

parte del legislatore regionale (o, comunque, nessun argomento è

portato a favore di tale attinenza):

a) le disposizioni, nelle parti invocate dal ricorrente,

contenute nella legge dello Stato relative alle specifiche

attribuzioni delle camere indicate dall'art. 2 (in riferimento

all'art. 3 della legge regionale n. 7 del 1982);

b) le disposizioni sulla composizione in dettaglio del

consiglio, sulla sua costituzione, sui requisiti e le cause ostative

per la nomina, sulle cause di decadenza, contenute negli artt. 10,

12, 13 [in riferimento agli artt. 6, 7, 8 (come modificato

dall'art. 3 della legge regionale n. 22 del 1988), 9 (come modificato

dall'art. 4 della legge regionale n. 22 del 1988), 15 (come

modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 22 del 1988) della

legge regionale n. 7 del 1982], salvo quanto detto sul carattere

rappresentativo del consiglio;

c) le disposizioni concernenti la specificazione dei compiti

del consiglio, contenute nell'art. 11 (in riferimento all'art. 10

della legge regionale n. 7 del 1982), salvo quanto detto a proposito

della potestà statutaria;

d) le disposizioni relative alla giunta camerale e al

presidente contenute negli artt. 14 e 16 (in riferimento agli

artt. 11, 12 e 16, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 7

del 1982);

e) le disposizioni sul collegio dei revisori dei conti,

contenute nell'art. 17 (in riferimento all'art. 13 della legge

regionale n. 7 del 1982);

f) le disposizioni di dettaglio circa le riunioni e le

deliberazioni del consiglio, contenute nell'art. 15 (in relazione

all'art. 16 della legge regionale n. 7 del 1982);

g) le disposizioni sul finanziamento contenute nell'art. 18

(in riferimento all'art. 19 della legge regionale n. 7 del 1982),

stante comunque il riferimento che la legge regionale fa analogamente

all'art. 3 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione

dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia

di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e

torbiere, commercio, fiere e mercati) - alle previsioni delle leggi

dello Stato;

h) le disposizioni circa il segretario generale contenute

nell'art. 20 (in riferimento all'art. 21 della legge regionale n. 7

del 1982, integrato dall'art. 11 della legge regionale n. 8 del

1980);

i) la disposizione dell'art. 6 sulle modalità di

deliberazione richieste per la creazione dell'unione regionale delle

camere (in relazione all'art. 22 della legge regionale n. 7 del 1982,

che prevede comunque una procedura di garanzia che si ispira al

medesimo principio accolto dalla legge statale);

l) le disposizioni dell'art. 4 circa l'ambito e le procedure

di controllo delle delibere consiliari (in relazione agli artt. 25 e

27 della legge regionale n. 7 del 1982, sostituiti dagli artt. 8 e 9

della legge regionale n. 22 del 1988);

m) le disposizioni dell'art. 5, circa lo scioglimento dei

consigli (in relazione all'art. 29 della legge regionale n. 7 del

1982).

6.1. - Quanto alla censura mossa all'art. 1 della legge regionale

n. 8 del 1980, sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 8 del

1987, perché, disciplinando lo stato giuridico e il trattamento

economico del personale delle camere attraverso un rinvio alla

disciplina generale concernente il personale della Regione

Trentino-Alto Adige, non renderebbe applicabili le disposizioni della

legge 23 ottobre 1992, n. 421, e del decreto legislativo n. 29 del

1993 secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 580 del

1993, essa risulta inammissibile. Della disposizione impugnata il

Governo si duole non per il suo contenuto di norma di rinvio, priva

di per sé di autonomo contenuto; la sua illegittimità deriverebbe

dall'illegittimità delle norme alle quali è operato il rinvio,

cioè della disciplina dettata dalla Regione Trentino-Alto Adige per

il proprio personale. Senonché, tale illegittimità non è in alcun

modo motivata ma è solo apoditticamente affermata, venendo così a

mancare un elemento essenziale del ricorso che, come già affermato

da questa Corte (sentenza n. 384 del 1999), ne condiziona

l'ammissibilità.

In realtà, la censura sollevata rispetto al caso particolare

della disciplina dell'impiego dei dipendenti delle camere di

commercio rifluisce nella più generale vicenda concernente

l'adeguamento di tale disciplina alla normativa statale di riforma

contenuta nella legge n. 421 del 1992 e nel decreto legislativo n. 29

del 1993: una vicenda rispetto alla quale - come ricorda il ricorso

del Governo - si è inserito anche un ricorso per mancato adeguamento

a norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 266 del

1992. Dalla conclusione di essa, per il tramite della norma di rinvio

oggetto del presente ricorso, troverà soluzione anche il problema

più circoscritto che esso pone rispetto alla disciplina dell'impiego

dei dipendenti delle camere di commercio.

6.2. - Infine, sempre con riguardo alla disciplina del rapporto

di impiego vigente per le camere di commercio, quanto alla doglianza

relativa all'art. 6 della legge regionale n. 8 del 1980 (sostituito

dall'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1987), in tema di

composizione del consiglio per l'organizzazione e il personale, mossa

poiché prevede la presenza di rappresentanti del personale, in

contrasto con la disciplina dettata dall'art. 48 del decreto

legislativo n. 29 del 1993 (decreto richiamato dall'art. 19 della

legge n. 580 del 1993), nonché quanto alla difficilmente decifrabile

doglianza mossa all'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1983

(sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1987, ed

erroneamente indicato nel ricorso come art. 4 della legge regionale

n. 8 del 1980), il quale, rimandando all'art. 20 della legge

regionale n. 7 del 1982 la disciplina delle procedure di concorso,

farebbe riferimento a una normativa in contrasto con il decreto

legislativo n. 29 del 1993, basta rilevare che le disposizioni di

tale decreto, contenente la riforma dell'impiego pubblico,

costituiscono, per espressa dizione del suo art. 1, comma 3, principi

fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, non

vincolanti di per sé la potestà legislativa della Regione

Trentino-Alto Adige nelle materie attribuite alla competenza

legislativa prevista dall'art. 4 del suo statuto, tra le quali

rientrano tanto quella dell'ordinamento delle camere di commercio

(n. 8) quanto quella dell'ordinamento degli uffici regionali e del

personale ad essi addetto (n. 1). Riguardo ai principi desumibili

dall'art. 2 della legge n. 421 del 1992 (sulla cui base è stato

emanato il decreto legislativo n. 29 del 1993), principi che il comma

2 dello stesso art. 2 e l'art. 3 del decreto legislativo n. 29

qualificano come norme fondamentali di riforma economico-sociale

della Repubblica, e quindi vincolanti anche la potestà legislativa

della Regione Trentino-Alto Adige prevista dall'art. 4 dello statuto,

nulla è dato da essi evincere né il ricorrente evince che possa

rilevare per sostenere le censure in esame.

Tali questioni debbono pertanto essere dichiarate non fondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti

disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto

1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano):

a) art. 1, nella parte in cui determina la natura delle

camere di commercio in contrasto con il principio di autonomia,

risultante dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580

(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura);

b) art. 10, nella parte in cui prevede i compiti del

consiglio camerale in contrasto con il principio di autonomia

statutaria delle camere, risultante dall'art. 3 della legge n. 580

del 1993, e con il principio della competenza statutaria del

consiglio stesso, risultante dall'art. 11 della medesima legge;

c) artt. 6 e 7, nella parte in cui disciplinano la

composizione del consiglio camerale in contrasto con il principio di

rappresentatività risultante dall'art. 12 della legge n. 580 del

1993;

2) Dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 3, 6 e 7 [per le parti non dichiarate

incostituzionali], 8, 9, 10 [per la parte non dichiarata

incostituzionale], 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 29 della

legge regionale n. 7 del 1982; degli artt. 1 e 2 della legge

regionale 9 novembre 1983, n. 14 (Modifiche alla legge regionale

9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento delle camere di commercio,

industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano"); degli

artt. 3, 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7,

modificata dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 14,

sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura di Trento e di Bolzano); dell'art. 11 della legge

regionale 22 maggio 1980, n. 8 (Norme sullo stato giuridico e sul

trattamento economico del personale delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano),

sollevate, per violazione dell'art. 4, numero 8), dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),

in relazione agli artt. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18 e 20 della legge n. 580 del 1993, con il ricorso indicato in

epigrafe;

3) Dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 8 del 1980,

sostituito dall'art. 5 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 8

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 e

alla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo

stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e

di Bolzano), e dell'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1983,

n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980,

n. 8, contenente "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento

economico del personale delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano"), sostituito

dall'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1987, sollevate, in

riferimento all'art. 19 della legge n. 580 del 1993, con il ricorso

indicato in epigrafe;

4) Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 8 del 1980,

sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1987,

sollevata, in riferimento all'art. 19 della legge n. 580 del 1993,

con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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