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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219)). (( Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

  • a)pubblicita' legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
  • b)formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attivita' dell'impresa, nonche' funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio' delegate su base legale o convenzionale;
  • c)tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;
  • d)sostegno alla competitivita' delle imprese e dei territori tramite attivita' d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonche' collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attivita' promozionali direttamente svolte all'estero;
  • d-bis)valorizzazione del patrimonio culturale nonche' sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attivita' promozionali direttamente svolte all'estero;
  • d-ter)competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonche' supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
  • e)orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:
  • 1)la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • 2)la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
  • 3)il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
  • 4)il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'universita' al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Universita';
  • f)assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attivita' sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalita' istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);
  • g)ferme restando quelle gia' in corso o da completare, attivita' oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attivita' riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%. )) (( Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attivita' di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219)). Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi ((e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, a societa', previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico)). (( Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali e del proprio programma di attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219)). La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia-nell'ambito del programma pluriennale di attivita' di cui all'articolo 11, comma 1, ((lettera c) e')) formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresi', promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Testo in vigore dal 10 dicembre 2016 al 15 agosto 2020

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 477/2000

    Parametro
    8 novembre 2000

    1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano): a) art. 1, nella parte in cui determina la natura delle camere di commercio in contrasto con il principio di autonomia, risultante dall'art. 1,…

    Art. 1 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 10 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 3 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 11 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2014 al 10 dicembre 2016. 445 parole tolte, 711 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonche', fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle impreseaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, tolto: esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonche' i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarieta'. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi aggiunto: nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

a) aggiunto: pubblicita' legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 tolto: della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) tolto: promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche aggiunto: formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attivita' dell'impresa, nonche' funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio' delegate su base legale o convenzionale;

c) tolto: promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitivita', favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi aggiunto: tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

d) tolto: realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

tolto: e) supporto all'internazionalizzazione aggiunto: sostegno alla competitivita' delle imprese e dei territori tramite attivita' d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonche' collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione tolto: del sistema italiano delle imprese all'estero e la tutela del 'Made in Italy', raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico aggiunto: all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attivita' promozionali direttamente svolte all'estero;

tolto: f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematicheaggiunto: d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonche' sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attivita' promozionali direttamente svolte all'estero;

aggiunto: d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonche' supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;aggiunto: e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

tolto: h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

tolto: i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contrattiaggiunto: 1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

tolto: l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformita' alle informazioni contenute nel registro delle impreseaggiunto: 2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

aggiunto: 3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

aggiunto: 4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'universita' al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Universita';

tolto: m) raccolta degli usi e delle consuetudiniaggiunto: f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attivita' sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalita' istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);

tolto: n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associataaggiunto: g) ferme restando quelle gia' in corso o da completare, attivita' oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attivita' riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attivita' di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e … altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e tolto: a societa'aggiunto: , nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, a societa', previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico. Le camere di commercio, nel rispetto aggiunto: dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, aggiunto: previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, tolto: e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle … del proprio programma di attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. tolto: Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia-nell'ambito del programma pluriennale di attivita' di cui all'articolo 11, comma 1, tolto: lett. c), aggiunto: lettera c) e' formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art2 · fonte del testo

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