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Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonche', fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonche' quelle derivanti da convenzioni internazionali. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:

  • a)promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
  • b)predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
  • c)promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresi' promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1994 al 12 marzo 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 477/2000

    Parametro
    8 novembre 2000

    1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano): a) art. 1, nella parte in cui determina la natura delle camere di commercio in contrasto con il principio di autonomia, risultante dall'art. 1,…

    Art. 1 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 10 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 3 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 11 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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