Art. 17 — Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe

All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. La rilevazione dei prezzi e delle tariffe e' limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di valutazioni di necessita' e proporzionalita' in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Le modalita' di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialita' dei soggetti che procedono al rilevamento».

Testo vigente dal 17 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-16;193~art17 · fonte del testo

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