Gli artt. 80, quarto comma, e 90, quarto e sesto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 - i quali riguardano, il primo, il riconoscimento a domanda e senza alcun onere per l'interessato dei periodi pregressi d'iscrizione alla Gestione marittimi, riconoscimento che è commisurato al rapporto tra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione e la retribuzione percepita alla data d'iscrizione alla Gestione speciale; il secondo, invece, il riconoscimento, sempre a domanda, di tutto il servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale (servizio non di ruolo, ecc.), con pagamento a carico dell'interessato di una somma da pagare per il riscatto ragguagliata all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione attuale è in base alla attuale aliquota contributiva - non contrastano con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, perché i periodi di navigazione con la iscrizione alla sola Gestione marittimi non potevano essere integralmente riconosciuti, essendo inadeguate le contribuzioni trasferibili alla Gestione speciale nei confronti delle maggiori prestazioni a carico di questa Gestione, ed inoltre le disposizioni in questione corrispondono al principio dell'attualizzazione dell'onere, comune ai riconoscimenti di periodi pregressi ed ai riscatti in tutti i fondi speciali.
Art. 67 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 58 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 59 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 62 Riordinamento della previdenza marinara