Art. 59 — Cessazione dell'iscrizione del personale di stato maggiore navigante alla Gestione marittimi e norme sulla iscrizione dei dirigenti alla Gestione speciale

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente allo stato maggiore navigante dipendente dalle Societa' indicate nel precedente articolo, cessa dall'essere iscritto alla Gestione marittimi per i periodi di navigazione effettuati alle dipendenze delle Societa' stesse. I periodi di servizio prestati anteriormente alla predetta data, in costanza di iscrizione alla Gestione speciale, sono integralmente riconosciuti agli effetti delle norme contenute nel Titolo II della presente legge. La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale i contributi relativi ai periodi da riconoscere. A tal fine e' fatto riferimento all'aliquota ed alle tabelle di competenze medie vigenti in ciascuno dei periodi da riconoscere, nonche' alle qualifiche rivestite dagli interessati. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale che risulti iscritto alla Gestione speciale alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli iscritti appartenenti al personale amministrativo e di stato maggiore navigante, che conseguano la qualifica di dirigente dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno facolta' di continuare la iscrizione alla Gestione speciale ai sensi del successivo art. 84. I dirigenti assunti in servizio con tale qualifica dalle Societa' di cui al primo comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dalla iscrizione alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla Gestione speciale.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 213/1972

    Illegittimità dichiarata
    30 dicembre 1972

    Se è vero che per effetto degli artt. 58, primo comma, e 59, primo, terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, gli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendente dalle società di preminente interesse nazionale - che prima erano iscritti alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale a carico delle quali liquidavano due distinte pensioni - sono ora iscritti alla Gestione speciale e all'assicurazione generale obbligatoria, è pur vero però che la cessazione dell'iscrizione alla Gestione marittima non ha comportato un peggioramento del trattamento di quiescenza, considerato il massimale pensionistico stabilito dall'ultimo comma dell'art. 66, e che la contribuzione complessiva non ha subito alcun aumento rispetto alla precedente. I contributi sono poi stabiliti in eguale misura tanto per lo stato maggiore navigante quanto per il personale amministrativo, e non sono d'altra parte raffrontabili con quelli minori dovuti dal personale dipendente degli armatori liberi trattandosi di situazioni del tutto diverse ed essendo le pensioni della Gestione marittimi inferiori a quelle a carico della Gestione speciale perché liquidate, a differenza di queste ultime, sulle retribuzioni medie tabellari e non già su quelle effettive. Pertanto, non sono in contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. ne' le succitate disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 legge n. 658 del 1967, ne' quelle sulle aliquote contributive contenute nel successivo art. 62, primo e secondo comma. Cfr.: sent. n. 124 del 1971.

    Art. 67 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 58 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 59 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 62 Riordinamento della previdenza marinara

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art59 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari