Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 213/1972

    Illegittimità dichiarata
    30 dicembre 1972

    Gli artt. 80, quarto comma, e 90, quarto e sesto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 - i quali riguardano, il primo, il riconoscimento a domanda e senza alcun onere per l'interessato dei periodi pregressi d'iscrizione alla Gestione marittimi, riconoscimento che è commisurato al rapporto tra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione e la retribuzione percepita alla data d'iscrizione alla Gestione speciale; il secondo, invece, il riconoscimento, sempre a domanda, di tutto il servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale (servizio non di ruolo, ecc.), con pagamento a carico dell'interessato di una somma da pagare per il riscatto ragguagliata all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione attuale è in base alla attuale aliquota contributiva - non contrastano con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, perché i periodi di navigazione con la iscrizione alla sola Gestione marittimi non potevano essere integralmente riconosciuti, essendo inadeguate le contribuzioni trasferibili alla Gestione speciale nei confronti delle maggiori prestazioni a carico di questa Gestione, ed inoltre le disposizioni in questione corrispondono al principio dell'attualizzazione dell'onere, comune ai riconoscimenti di periodi pregressi ed ai riscatti in tutti i fondi speciali.

    Art. 67 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 58 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 59 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 62 Riordinamento della previdenza marinara

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973. 391 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale puo' chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta Gestione presso le aziende di cui al precedente articolo 58. La facolta' di cui sopra deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' esercitare la facolta' di cui al presente articolo, presentando la relativa domanda entro e non oltre un anno dalla predetta data, a pena di decadenza. La somma da versare per il riscatto e' ragguagliata, per i periodi di servizio da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto e in base alla aliquota contributiva vigente a tale data. Dall'ammontare delle somme predette e' detratto lo importo dei contributi base e di adeguamento gia' versati all'assicurazione obbligatoria durante i periodi di servizio riconosciuti utili. Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare e' al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Cassa durante i servizi da riconoscere. Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferira' alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati. Gli effetti previdenziali del riconoscimento dei servizi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purche' il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto e' comunicato l'ammontare della somma dovuta; in caso diverso la decorrenza predetta e' stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' effettuato il pagamento. L'iscritto decade dalla facolta' di riscatto se il pagamento non e' effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande di riscatto presentate alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nel periodo compreso fra il 10 gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1973, N. 27

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art90 · fonte del testo

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