Art. 79 — Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale

((L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le societa' di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facolta' di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di iscrizione alla Gestione speciale, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di 3/5, se trattasi di periodi di lavoro a terra)). 3 La Gestione speciale, in dipendenza della domanda presentata dall'iscritto, trasferira' alla Gestione marittimi gli importi contributivi di pertinenza di detta Gestione per il periodo da riconoscere, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui il servizio e' stato compiuto, in relazione alle qualifiche rivestite dall'interessato nei periodi sopra specificati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 febbraio 1973, n. 27

3

con decorrenza dal 4 gennaio 1973

La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 4 gennaio 1973.

Testo vigente dal 1 aprile 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 213/1972

    Illegittimità dichiarata
    30 dicembre 1972

    La disposizione di cui all'art. 79, quarto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, che devolve a beneficio della mutualità della Gestione speciale la differenza tra i contributi ad essa versati e quelli trasferiti alla Gestione marittimi, non contrasta con l'art. 38 della Costituzione.

    Art. 67 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 58 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 59 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 62 Riordinamento della previdenza marinara

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973. 13 parole tolte, 10 parole aggiunte.

L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le tolto: Societa' aggiunto: societa' di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione … ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di tolto: lavoro prestato alle dipendenze delle citate Societa' aggiunto: iscrizione alla Gestione speciale, alla pari, se tolto: trattisi aggiunto: trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di tolto: tre quinti, se trattisi aggiunto: 3/5, se trattasi di periodi di lavoro a terra. La Gestione speciale, in dipendenza della domanda …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 febbraio 1973, n. 27

    La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 4 gennaio 1973.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art79 · fonte del testo

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