Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/01/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 t.u. delle

leggi sulle pensioni civili e militari approvato con r.d. 21

febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19

aprile 1906, n. 135, integrato e modificato dalla legge 22 gennaio

1934, n. 121; dell'art. 12, comma sesto, legge 15 febbraio 1958, n.

46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato);

dell'art. 83 del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 71, comma primo, e

73, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento

della legislazione pensionistica di guerra) e degli artt. 62, comma

primo, e 64, comma secondo, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo

unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con

ordinanza emessa il 5 giugno 1985 dalla Corte dei conti nel ricorso

proposto da Testa Cosimo ed altri contro il Ministero della difesa,

iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 giugno 1985 (pervenuta a

questa Corte il 10 giugno 1988), la Sez. IV giurisdizionale della

Corte dei Conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.,

questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 123

del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con

r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'art. unico della l. 19

aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83

del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973 n.1092, "nelle parti in cui nei riguardi dei genitori

dei militari deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e

figli con diritto a pensione, subordinano il sorgere del diritto al

trattamento privilegiato ordinario indiretto al possesso dei

requisiti di inabilità a proficuo lavoro e di disagiate condizioni

economiche da parte dei genitori medesimi, con riferimento, per

quanto in particolare riguarda il contrasto con l'art. 3 Cost., agli

articoli 71, primo comma, e 73, secondo comma, della legge 18 marzo

1968 n. 313, 62, primo comma, e 64, secondo comma, del d.P.R. 23

dicembre 1978 n. 915, che tali requisiti condizionanti non

prevedono";

che nel relativo giudizio è intervenuta, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che identica questione, che si incentra sulla

legittimità costituzionale dei requisiti posti dalla legge

(inabilità a proficuo lavoro, disagiate condizioni economiche) per

la concessione della pensione privilegiata indiretta, in favore dei

genitori di militari, deceduti per causa di servizio senza lasciare

coniuge e figli con diritto a pensione, è già stata dichiarata

manifestamente inammissibile da questa Corte con ord. n. 293 del 1988

- sia pure con riferimento alla normativa successiva a quella in

esame -, essendosi riconosciuta la previsione di tali requisiti

"frutto di scelte sufficientemente razionali, le quali, per la loro

discrezionalità, sfuggono al sindacato di questa Corte";

che, non ravvisandosi validi motivi o nuove prospettazioni tali

da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va

dichiarata la manifesta inammissibilità della questione in esame;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge

sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895

n. 70, modificato dall'articolo unico della l. 19 aprile 1906 n. 135;

12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092,

sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dalla Corte dei

conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari