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[1]((Compiute tutte le operazioni catastali si provvedera' per legge alla applicazione del nuovo estimo.
[2]In base all' aliquota dell'otto per cento sul reddito imponibile, si fissera' il contributo generale del Regno.
[3]Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni, sara' proporzionalmente diminuita l'aliquota.
[4]Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'art. 35 nei redditi catastali, le quote non percette per ragione di scarico, moderazione e inesigibilita' nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno.
[5]Pei Comuni nei quali l'imposta, per effetto della applicazione della nuova aliquota, superera' l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni)).
Testo in vigore dal 12 febbraio 1897 al 24 gennaio 1923
