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[1]Compiute tutte le operazioni catastali si provvedera' per legge alla applicazione del nuovo estimo.
[2]In base all' aliquota dell'otto per cento sul reddito imponibile, si fissera' il contributo generale del Regno.
[3]Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni, sara' proporzionalmente diminuita l'aliquota.
[4]Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'art. 35 nei redditi catastali, le quote non percette per ragione di scarico, moderazione e inesigibilita' nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno.
[5]((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 DICEMBRE 1922, N. 1717)).
Testo in vigore dal 24 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009
