Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1886
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009. 94 parole tolte, 19 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Compiute tutte le operazioni catastali si provvedera' per legge alla applicazione del nuovo estimo.
tolto: In base all' aliquota dell'otto per cento sul reddito imponibile, si fissera' il contributo generale del Regno.
tolto: Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni, sara' proporzionalmente diminuita l'aliquota.
tolto: Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'art. 35 nei redditi catastali, le quote non percette per ragione di scarico, moderazione e inesigibilita' nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno.
tolto: COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 DICEMBRE 1922aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. tolto: 1717. aggiunto: 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art46 · fonte del testo
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