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[1]Compiute tutte le operazioni catastali si provvedera' per legge all'applicazione del nuovo estimo.
[2]In base all'aliquota del sette per cento sul reddito imponibile, si fissera' il contributo generale del Regno.
[3]Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni sara', proporzionalmente diminuita l'aliquota.
[4]Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'articolo 35 nei redditi catastali, le quote non percette per ragione di scarico, moderazione e inesigibilita' nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno.
[5]Pei comuni nei quali l'imposta, per effetto dell'applicazione della nuova aliquota, superera' l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 12 febbraio 1897
