Art. 28 — Ente nazionale per la cellulosa e la carta

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Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 19 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo, e, con priorita' rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato e' determinato in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 75 miliardi per l'anno 1987, in lire 25 miliardi per l'anno 1988, in lire 25 miliardi per l'anno 1989 e in lire 25 miliardi per l'anno 1990. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal precedente comma 2, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui agli articoli citati al comma 1, forma oggetto di una contabilita' speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso. A valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo e' riservato un contributo straordinario di 500 milioni annui da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e braille.

Testo in vigore dal 9 marzo 1987 al 1 gennaio 2019

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urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art28 · fonte del testo

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