Art. 17 — Contributi alle altre agenzie di stampa

Per il biennio decorrente dal 1 gennaio 1986, nello stanziamento di cui all'articolo 16, comma 2, viene riservata una quota di lire 500 milioni in ragione di anno alle agenzie di stampa non provviste dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo. L'erogazione dei contributi viene effettuata ripartendo in parti uguali la somma di lire 200 milioni alle agenzie di stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica di agenzia di informazione per la stampa o analoga da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero abbiano registrato la testata cosi' come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente. Il residuo contributo di lire 300 milioni e' ripartito fra le agenzie di stampa quotidiane che abbiano alle proprie dipendenze almeno un direttore e un redattore fisso a tempo pieno, che siano registrate da almeno tre anni e che abbiano pubblicato nei cinque anni precedenti almeno cinquemila notizie e nell'anno precedente almeno duecento notiziari. Nessuna agenzia di stampa puo' comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate sostenute per il personale e per le strutture.

Testo vigente dal 9 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari