Art. 23 — Contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

La carta destinata alla stampa dei periodici e dei libri non e' assoggettata al contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, limitatamente al consumo relativo alla tiratura di ciascun periodico o libro. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i periodici registrati come tali presso il tribunale competente per territorio, con esclusione comunque degli annuari, dei volumi costituiti da meri elenchi e dei cataloghi.

Testo vigente dal 9 marzo 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art23 · fonte del testo

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