Art. 46 — Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al precedente articolo, contributi per l'importo di 1.000 milioni di lire per ciascuna delle annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale, secondo i criteri e le procedure seguiti per analoghe erogazioni effettuate in applicazione della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Testo vigente dal 6 agosto 1981

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art46 · fonte del testo

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