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Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli 9, 10 e 11 comma 2 - mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passivita' aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalita' di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica - apposito fondo la cui dotazione finanziaria e' costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 agosto 1988, n. 338

1

La L. 5 agosto 1988, n. 338, ha disposto ( con l'art. 1) l'incremento di lire 10 miliardi annui della dotazione finanziara di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 26 agosto 1988 al 31 dicembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 agosto 1988

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1987 al 26 agosto 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 agosto 1988, n. 338

    La L. 5 agosto 1988, n. 338, ha disposto ( con l'art. 1) l'incremento di lire 10 miliardi annui della dotazione finanziara di cui al presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art12 · fonte del testo

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