Art. 33 — Fondo centrale di garanzia
Articolo abrogato dalla l. 7 marzo 2001, n. 62.
Abrogato dal 5 aprile 2001
Articolo abrogato dalla l. 7 marzo 2001, n. 62.
Abrogato dal 5 aprile 2001
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5 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1997 al 5 aprile 2001. 271 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tale fine e' autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. La garanzia sul fondo e' di natura sussidiaria e puo' essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti. La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita:
tolto: 1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50 per cento;
tolto: 2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91;
tolto: 3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;
tolto: 4) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 2001, N. 62
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 7 marzo 2001, n. 62
La L. 7 marzo 2001, n. 62 ha disposto (con l'art. 21 comma 2) l'abrogazione del presente articolo "fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art33 · fonte del testo
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