L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l'importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all'ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere e' autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno.

Testo vigente dal 27 agosto 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-08-07;250~art6 · fonte del testo

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