Art. 30 — Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva
Articolo abrogato dalla l. 7 marzo 2001, n. 62.
Abrogato dal 5 aprile 2001
Articolo abrogato dalla l. 7 marzo 2001, n. 62.
Abrogato dal 5 aprile 2001
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6 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1999 al 5 aprile 2001. 712 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti:
tolto: a) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora, nonche' l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno;
tolto: b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaboratori ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;
tolto: c) riqualificazione del personale connessa con la introduzione di nuove tecnologie;
tolto: d) costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarita' e continuita' di questa;
tolto: e) realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione. I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attivita' esclusiva o prevalente consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici. I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri nonche' alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e connesse all'attivita' delle imprese beneficiarie, nonche' per l'acquisto di mezzi di trasporto. E' data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori. La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo comma assistita da contributo in conto interessi non puo' superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative assistita da contributo in conto interessi e' elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'articolo 6. Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi e' stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione. Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge e' ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attivita' esclusiva o prevalente consista nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica. La durata massima dei finanziamenti e' fissata in anni dieci. Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i compiti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo. Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29. I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono. I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 2001, N. 62
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 7 marzo 2001, n. 62
La L. 7 marzo 2001, n. 62 ha disposto (con l'art. 21 comma 2) l'abrogazione del presente articolo "fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art30 · fonte del testo
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