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[1]((Lo stipendio dei professori ordinari e straordinari dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ed i relativi aumenti periodici sono parificati a quelli dei professori di grado corrispondente delle Regie Universita' e degli altri Regi Istituti superiori di grado universitario.

[2]Ai professori, che prima della loro nomina a straordinario o a ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualita' d'incaricato di un Regio Istituto superiore o in una R. Universita' e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, e' concessa, a decorrere dal primo periodo di servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualita' di incaricato. Per i professori che alla data della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto 55 anni di eta', il beneficio, di cui al presente comma, sara' concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di quattro anni.

[3]L'incarico di un insegnamento a chi non sia professore di ruolo e' retribuito con L. 6000 annue se trattasi di un insegnamento fondamentale; e con un'indennita' di L. 100 per ogni ora di lezione effettivamente impartita, sino ad un massimo di L. 6000, se trattasi di un insegnamento complementare. In ogni caso la retribuzione non puo' superare L. 4000 se l'incaricato ricopre altro pubblico ufficio retribuito.

[4]Eccezione fatta per il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia (sezione di magistero delle lingue straniere) in ogni Istituto superiore l'insegnamento delle lingue straniere e' impartito da professori incaricati i quali avranno l'obbligo di fare fino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana. La retribuzione annua dei professori incaricati dell'insegnamento di una delle lingue straniere di cui all'art. 9 e' di L. 6000 e potra' essere elevata, mediante aumenti quinquennali di L. 1000, sino a L. 10.000 secondo le norme fissate dal regolamento. I professori di lingue, ai quali eccezionalmente sia conferito l'incarico dell'insegnamento di un'altra lingua, sono retribuiti con l'indennita' di L. 50 per ogni lezione effettivamente impartita fino ad un massimo di L. 4000.

[5]Le maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno a carico dello Stato)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 16 agosto 1922, n. 1322, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'inizio dell'anno accademico 1922-923.

Testo in vigore dal 9 novembre 1922 al 20 dicembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 novembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1921 al 9 novembre 1922. 228 parole tolte, 212 parole aggiunte in 10 capoversi.

Lo stipendio dei professori ordinari aggiunto: e straordinari dei Regi Istituti superiori di tolto: studi commerciali e' di lire 11.000; quello dei professori straordinari di lire Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 14.000 con tre aumenti quinquennali di lire 1000 ciascuno.

tolto: Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 12.000 con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno aggiunto: scienze economiche e commerciali ed i relativi aumenti periodici sono parificati a quelli dei professori di grado corrispondente delle Regie Universita' e degli altri Regi Istituti superiori di grado universitario.

Ai professoriaggiunto: , che prima della loro nomina a straordinario o tolto: ad aggiunto: a ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualita' d'incaricato tolto: in aggiunto: di un Regio Istituto superiore o in una tolto: Regia Universita', aggiunto: R. Universita' e senza interruzione siano stati assunti in ruolo tolto: e' concessaaggiunto: , e' concessa, a decorrere dal primo periodo tolto: del aggiunto: di servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualita' tolto: d'incaricato aggiunto: di incaricato. Per i professori che alla data della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto 55 anni di eta' tolto: il beneficioaggiunto: , il beneficio, di cui al presente comma, sara' concesso in una sola tolto: vota aggiunto: volta. Non si computano le frazioni di quattro anni.

tolto: Nessuno dei professori nel primo anno di applicazione della presente legge potra' avere un aumento di stipendio superiore a L. 2000. La differenza in piu' sara' corrisposta con quote annuali non superiori a L. 1000 ciascuna.

tolto: Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennita'aggiunto: L'incarico di un insegnamento a chi non sia professore di ruolo e' retribuito con L. 6000 annue se trattasi di un insegnamento fondamentale; e con un'indennita' di L. tolto: 40 per ogni aggiunto: 100 per ogni ora di lezione effettivamente impartitatolto: . Tale indennita'aggiunto: , sino ad un massimo di L. 6000, se trattasi di un insegnamento complementare. In ogni caso la retribuzione non puo' superare L. tolto: 2800 annue aggiunto: 4000 se l'incaricato ricopre altro pubblico ufficio retribuito.

tolto: Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con L. 3500 annue.

tolto: Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari e straordinari degli Istituti solo in via eccezionale.

tolto: I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo di impartire sinoaggiunto: Eccezione fatta per il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia (sezione di magistero delle lingue straniere) in ogni Istituto superiore l'insegnamento delle lingue straniere e' impartito da professori incaricati i quali avranno l'obbligo di fare fino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana tolto: e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: Eccezione fatta per l'Istituto superiore di studi commerciali in Venezia, gli insegnamenti di lingue moderne negli Istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione puo' essereaggiunto: . La retribuzione annua dei professori incaricati dell'insegnamento di una delle lingue straniere di cui all'art. 9 e' di L. 6000 e potra' essere elevata, mediante aumenti quinquennali di tolto: lire mille sino a lire 7500, aggiunto: L. 1000, sino a L. 10.000 secondo le norme fissate dal regolamento. aggiunto: I professori di lingue, ai quali eccezionalmente sia conferito l'incarico dell'insegnamento di un'altra lingua, sono retribuiti con l'indennita' di L. 50 per ogni lezione effettivamente impartita fino ad un massimo di L. 4000.

Le maggiori spese derivanti tolto: dagli aumenti di retribuzioni stabiliti dal presente articolo fanno carico allo aggiunto: dall'applicazione del presente articolo saranno a carico dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 16 agosto 1922, n. 1322, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'inizio dell'anno accademico 1922-923.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;268~art10 · fonte del testo

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