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[1]((Lo stipendio dei professori ordinari e straordinari dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ed i relativi aumenti periodici sono parificati a quelli dei professori di grado corrispondente delle Regie Universita' e degli altri Regi Istituti superiori di grado universitario.
[2]Ai professori, che prima della loro nomina a straordinario o a ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualita' d'incaricato di un Regio Istituto superiore o in una R. Universita' e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, e' concessa, a decorrere dal primo periodo di servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualita' di incaricato. Per i professori che alla data della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto 55 anni di eta', il beneficio, di cui al presente comma, sara' concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di quattro anni.
[3]L'incarico di un insegnamento a chi non sia professore di ruolo e' retribuito con L. 6000 annue se trattasi di un insegnamento fondamentale; e con un'indennita' di L. 100 per ogni ora di lezione effettivamente impartita, sino ad un massimo di L. 6000, se trattasi di un insegnamento complementare. In ogni caso la retribuzione non puo' superare L. 4000 se l'incaricato ricopre altro pubblico ufficio retribuito.
[4]Eccezione fatta per il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia (sezione di magistero delle lingue straniere) in ogni Istituto superiore l'insegnamento delle lingue straniere e' impartito da professori incaricati i quali avranno l'obbligo di fare fino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana. La retribuzione annua dei professori incaricati dell'insegnamento di una delle lingue straniere di cui all'art. 9 e' di L. 6000 e potra' essere elevata, mediante aumenti quinquennali di L. 1000, sino a L. 10.000 secondo le norme fissate dal regolamento. I professori di lingue, ai quali eccezionalmente sia conferito l'incarico dell'insegnamento di un'altra lingua, sono retribuiti con l'indennita' di L. 50 per ogni lezione effettivamente impartita fino ad un massimo di L. 4000.
[5]Le maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno a carico dello Stato)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 agosto 1922, n. 1322, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'inizio dell'anno accademico 1922-923.
Testo in vigore dal 9 novembre 1922 al 20 dicembre 1923
