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[1]((Lo stipendio dei professori ordinari dei Regi Istituti superiori di studi commerciali e' di lire 11.000; quello dei professori straordinari di lire Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 14.000 con tre aumenti quinquennali di lire 1000 ciascuno.

[2]Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 12.000 con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno.

[3]Ai professori che prima della loro nomina a straordinario o ad ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualita' d'incaricato in un Regio Istituto superiore o in una Regia Universita', e senza interruzione siano stati assunti in ruolo e' concessa a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualita' d'incaricato. Per i professori che alla data della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto 55 anni di eta' il beneficio di cui al presente comma, sara' concesso in una sola vota. Non si computano le frazioni di quattro anni.

[4]Nessuno dei professori nel primo anno di applicazione della presente legge potra' avere un aumento di stipendio superiore a L. 2000. La differenza in piu' sara' corrisposta con quote annuali non superiori a L. 1000 ciascuna.

[5]Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennita' di L. 40 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennita' non puo' superare L. 2800 annue.

[6]Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con L. 3500 annue.

[7]Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari e straordinari degli Istituti solo in via eccezionale.

[8]I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo di impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

[9]Eccezione fatta per l'Istituto superiore di studi commerciali in Venezia, gli insegnamenti di lingue moderne negli Istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione puo' essere elevata, mediante aumenti quinquennali di lire mille sino a lire 7500, secondo le norme fissate dal regolamento.

[10]Le maggiori spese derivanti dagli aumenti di retribuzioni stabiliti dal presente articolo fanno carico allo Stato)).

Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 9 novembre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 aprile 1921

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1913 al 22 aprile 1921. 162 parole tolte, 219 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Leaggiunto: Lo stipendio dei professori ordinari tolto: delle RR. scuole superiori di commercio e' di L. 7000 aggiunto: dei Regi Istituti superiori di studi commerciali e' di lire 11.000; quello dei professori straordinari di tolto: L. aggiunto: lire Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire tolto: diecimila, con quattro aggiunto: 14.000 con tre aumenti quinquennali di tolto: L. 750 ciascuno. aggiunto: lire 1000 ciascuno.

Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono tolto: con aggiunto: fino ad un massimo di lire 12.000 con quattro aumenti quinquennali di tolto: un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

tolto: Il personale amministrativo di ruolo gode degli stipendi indicati nella tabella A ed ha diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno aggiunto: lire 750 ciascuno.

aggiunto: Ai professori che prima della loro nomina a straordinario o ad ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualita' d'incaricato in un Regio Istituto superiore o in una Regia Universita', e senza interruzione siano stati assunti in ruolo e' concessa a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualita' d'incaricato. Per i professori che alla data della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto 55 anni di eta' il beneficio di cui al presente comma, sara' concesso in una sola vota. Non si computano le frazioni di quattro anni.

aggiunto: Nessuno dei professori nel primo anno di applicazione della presente legge potra' avere un aumento di stipendio superiore a L. 2000. La differenza in piu' sara' corrisposta con quote annuali non superiori a L. 1000 ciascuna.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennita' di tolto: lire trenta aggiunto: L. 40 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennita' non puo' superare tolto: 1800 lire aggiunto: L. 2800 annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con tolto: 2000 lire aggiunto: L. 3500 annue.

Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari tolto: o straordinari delle scuole aggiunto: e straordinari degli Istituti solo in via eccezionale.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo tolto: d'impartire aggiunto: di impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

tolto: Con decreto Reale da promuovere dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, saranno gli insegnamenti di materie affini, ove cio' sia richiesto da esigenze didattiche, raggruppati e affidati ad un unico insegnante. Le materie gia' insegnate per incarico da professori della scuola dovranno essere, a richiesta del Ministero, da essi impartite gratuitamente nei limiti di nove ore settimanali di lezioni e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.

Eccezione fatta per tolto: la scuola superiore di commercio di Venezia, gl'insegnamenti aggiunto: l'Istituto superiore di studi commerciali in Venezia, gli insegnamenti di lingue moderne tolto: degli aggiunto: negli Istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione puo' essere elevataaggiunto: , mediante aumenti quinquennalitolto: , sino a 4000 lire aggiunto: di lire mille sino a lire 7500, secondo le norme tolto: da stabilirsi aggiunto: fissate dal regolamento.

Le maggiori spese derivanti dagli aumenti tolto: quinquennali indicati nel presente articolo faranno aggiunto: di retribuzioni stabiliti dal presente articolo fanno carico allo Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;268~art10 · fonte del testo

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