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[1]((Lo stipendio dei professori ordinari dei Regi Istituti superiori di studi commerciali e' di lire 11.000; quello dei professori straordinari di lire Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 14.000 con tre aumenti quinquennali di lire 1000 ciascuno.
[2]Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 12.000 con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno.
[3]Ai professori che prima della loro nomina a straordinario o ad ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualita' d'incaricato in un Regio Istituto superiore o in una Regia Universita', e senza interruzione siano stati assunti in ruolo e' concessa a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualita' d'incaricato. Per i professori che alla data della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto 55 anni di eta' il beneficio di cui al presente comma, sara' concesso in una sola vota. Non si computano le frazioni di quattro anni.
[4]Nessuno dei professori nel primo anno di applicazione della presente legge potra' avere un aumento di stipendio superiore a L. 2000. La differenza in piu' sara' corrisposta con quote annuali non superiori a L. 1000 ciascuna.
[5]Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennita' di L. 40 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennita' non puo' superare L. 2800 annue.
[6]Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con L. 3500 annue.
[7]Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari e straordinari degli Istituti solo in via eccezionale.
[8]I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo di impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.
[9]Eccezione fatta per l'Istituto superiore di studi commerciali in Venezia, gli insegnamenti di lingue moderne negli Istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione puo' essere elevata, mediante aumenti quinquennali di lire mille sino a lire 7500, secondo le norme fissate dal regolamento.
[10]Le maggiori spese derivanti dagli aumenti di retribuzioni stabiliti dal presente articolo fanno carico allo Stato)).
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 9 novembre 1922
