Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1923 al 16 dicembre 2009. 347 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Lo stipendio dei professori ordinari e straordinari dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ed i relativi aumenti periodici sono parificati a quelli dei professori di grado corrispondente delle Regie Universita' e degli altri Regi Istituti superiori di grado universitario.
tolto: Ai professori, che prima della loro nomina a straordinario o a ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualita' d'incaricato di un Regio Istituto superiore o in una R. Universita' e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, e' concessa, a decorrere dal primo periodo di servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualita' di incaricato. Per i professori che alla data della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto 55 anni di eta', il beneficio, di cui al presente comma, sara' concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di quattro anni.
tolto: La retribuzione degli incaricati e' stabilita dal Consiglio di amministrazione. Essa per gli insegnamenti fondamentali, non potra' superare L. 4000 annue, se l'incaricato ricopre altro ufficio pubblico retribuito e, per gli insegnamenti complementari, non potra' in ogni caso eccedere L. 80 per ogni ora di lezione effettivamente impartita fino ad un massimo di L. 4000.
tolto: Eccezione fatta per il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia (sezione di magistero delle lingue straniere) in ogni Istituto superiore l'insegnamento delle lingue straniere e' impartito da professori incaricati i quali avranno l'obbligo di fare fino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana. La retribuzione annua dei professori incaricati dell'insegnamento di una delle lingue straniere di cui all'art. 9 e' di L. 6000 e potra' essere elevata, mediante aumenti quinquennali di L. 1000, sino a L. 10.000 secondo le norme fissate dal regolamento. I professori di lingue, ai quali eccezionalmente sia conferito l'incarico dell'insegnamento di un'altra lingua, sono retribuiti con l'indennita' di L. 50 per ogni lezione effettivamente impartita fino ad un massimo di L. 4000.
tolto: Le maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno a carico dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-03-20;268~art10 · fonte del testo
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