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[1]Le stipendio dei professori ordinari delle RR. scuole superiori di commercio e' di L. 7000; quello dei professori straordinari di L. Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire diecimila, con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

[2]Il personale amministrativo di ruolo gode degli stipendi indicati nella tabella A ed ha diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno.

[3]Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennita' di lire trenta per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennita' non puo' superare 1800 lire annue.

[4]Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 2000 lire annue.

[5]Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari o straordinari delle scuole solo in via eccezionale.

[6]I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo d'impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

[7]Con decreto Reale da promuovere dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, saranno gli insegnamenti di materie affini, ove cio' sia richiesto da esigenze didattiche, raggruppati e affidati ad un unico insegnante. Le materie gia' insegnate per incarico da professori della scuola dovranno essere, a richiesta del Ministero, da essi impartite gratuitamente nei limiti di nove ore settimanali di lezioni e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.

[8]Eccezione fatta per la scuola superiore di commercio di Venezia, gl'insegnamenti di lingue moderne degli Istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione puo' essere elevata mediante aumenti quinquennali, sino a 4000 lire secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

[9]Le maggiori spese derivanti dagli aumenti quinquennali indicati nel presente articolo faranno carico allo Stato.

Testo in vigore dal 9 aprile 1913 al 22 aprile 1921

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;268~art10 · fonte del testo

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