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Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi', indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del Bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta altresi' al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima delle previsioni di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. I comuni, le provincie e le unita' sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvedono ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.

Testo in vigore dal 9 settembre 1988 al 1 gennaio 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 95/1981

    Illegittimità dichiarata
    8 giugno 1981

    L'attribuzione della personalita` giuridica comporta la capacita` di essere soggetto di rapporti giuridici, ma non si riflette sulla concreta sussistenza e consistenza dei rapporti medesimi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 30 e 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sollevata in riferimento all'art. 1 l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto Friuli-Venezia Giulia -, in quanto le limitazioni imposte nella disciplina delle modalita` di versamento alle Regioni, e di deposito, dei fondi provenienti dallo Stato non ledono la personalita` giuridica della Regione).

    Art. 34 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 31 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 36 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 127 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 settembre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1978 al 9 settembre 1988. 75 parole tolte, 167 parole aggiunte.

Entro il tolto: 20 aggiunto: mese di febbraio di ogni tolto: di anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del … sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. tolto: Entro il 20 maggio, 31 agosto e 20 novembre, aggiunto: Nella stessa relazione sono, altresi', indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del Bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primotolto: , secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. Con le relazioni di cui ai tolto: precedenti commi aggiunto: commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta altresi' al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui tolto: al precedente articolo aggiunto: all'articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima tolto: della previsione aggiunto: delle previsioni di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma tolto: precedente ed aggiunto: 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e tolto: della espansione del credito totale interno. aggiunto: dell'espansione del credito interno. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i tolto: trenta giorni precedenti le date indicate nei commi primo e secondo del presente articolo aggiunto: mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro. In detti prospetti tolto: dovranno aggiunto: devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e … presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine. Le regioni tolto: comunicheranno aggiunto: e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro tolto: dieci giorni dalle scadenze di cui al precedente quarto comma aggiunto: il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni aggiunto: e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale. Nella relazione tolto: da presentare, a norma del precedente secondo comma, entro il 31 agosto, il aggiunto: sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza … struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimentoaggiunto: , in base alla classificazione economica e funzionale. A tal fine, gli enti di cui al tolto: precedente quarto comma, aggiunto: comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizitolto: , debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine … del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. I comuni tolto: e le provinceaggiunto: , le provincie e le unita' sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al tolto: precedente comma aggiunto: comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime tolto: provvederanno aggiunto: provvedono ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno … dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato tolto: potra' aggiunto: puo' essere effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della presente legge aggiunto: ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art30 · fonte del testo

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