La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle consegne di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti trasmettono altresi' alle regioni e alle province autonome una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, che deve indicare sotto la propria responsabilita' il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma. Il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001. (( In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo. )) In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2003 al 2 marzo 2005. 10 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: 1.La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle consegne di cui all'articolo 5, paragrafo … la propria responsabilita' il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodoaggiunto: . Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma … e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001. tolto: 4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa tolto: pari aggiunto: commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativitolto: . Tale sanzione non potra' essere di importoaggiunto: , comunque non inferiore a 1.000 eurotolto: . aggiunto: e non superiore a 100.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardoaggiunto: . In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-03-28;49~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari