Art. 11 — Vendite dirette
Articolo soppresso dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Articolo soppresso dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2003 al 31 maggio 2003. 352 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonche' all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalita' previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non e' stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno e' integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale "vendite dirette"; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 2. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantita' di prodotto dichiarato in piu' o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore e' tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2003-03-28;49~art11 · fonte del testo
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