Nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

Testo vigente dal 26 marzo 2024

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-03-15;36~art11 · fonte del testo

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