Art. 12 — Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende
Articolo soppresso dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Articolo soppresso dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2003 al 31 maggio 2003. 479 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In conformita' all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, e' consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse e' consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale. In conformita' con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, e' consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purche' il contratto intervenga tra produttori in attivita' che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni, puo' essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarita' della quota, non anteriormente alla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarita' della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2003-03-28;49~art12 · fonte del testo
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