Art. 25 — Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche

L'esercizio finanziario dell'Ente ha la durata di un anno e co- incide con l'anno solare. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione all'assemblea nazionale rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno. Alla fine di ogni biennio il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 15. Qualora sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario dell'Ente, il consiglio di amministrazione puo' disporre per la verifica tecnica ancora prima della scadenza del biennio.

Testo vigente dal 26 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136~art25 · fonte del testo

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