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Nei casi di diritto all'indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e dall'articolo 15 della legge 11 aprile 1955, n. 380, il relativo importo lordo e' pari a sette volte la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2. L'importo lordo dell'indennita' diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 16 della legge 11 aprile 1955, n. 380, e' pari alla meta' di quello determinato nel modo indicato al comma precedente.

Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 febbraio 1968

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