Nel caso di morte dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante ufficiale giudiziario che avvenga entro il triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennita' indiretta una volta tanto, spettante ai sensi del comma primo dell'art. 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione degli articoli 4 e 7 quello eventualmente corrisposto in applicazione dell'art. 16. Quando sussistano le condizioni di servizio per la concessione del trattamento di pensione indiretta, previste dalla lettera a) dell'art. 29 del regio decreto sopra citato, il titolare di essa ha facolta' di chiedere che la predetta eventuale indennita' corrisposta ai sensi dell'art. 16 venga rifusa, anziche' in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennita' stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualita' vitalizie a favore di vedove e orfani allegate alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art17 · fonte del testo

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