Il minimo di dieci anni previsto dall'art. 25 e dall'art. 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente, per il diritto al conseguimento della indennita' diretta una volta tanto e di quella indiretta, e' ridotte ad un anno compiuto di servizio utile. Nei riguardi degli iscritti alla Cassa, per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, e' pure ridotto ad un anno compiuto il minimo di cinque anni di servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione previsto dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, al fine del conseguimento del diritto ad altra indennita' una volta tanto.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art15 · fonte del testo

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