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Miscellanea
Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati
Legge 12 agosto 1962, n. 1353
- Aggiornato al
- 20 dicembre 1975
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1La disposizione contenuta nell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 380…
- Art. 2La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari e' costituita: a) dalla rendita…
- Art. 3Le pensione indiretta o di riversibilita' e' calcolata sulla corrispondente pensione…
- Art. 4Nei casi di diritto all'indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli…
- Art. 5Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11…
- Art. 6La pensione indiretta di privilegio nonche' quella di riversibilita' della pensione…
- Art. 7La misura del trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari e…
- Art. 8Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le…
- Art. 9Le pensioni di privilegio e quelle di riversibilita' di pensioni dirette di privilegio…
- Art. 10Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1960 che non…
- Art. 11Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione degli articoli 2, 3…
- Art. 12I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di…
- Art. 13Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il…
- Art. 14Per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti…
- Art. 15I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai…
- Art. 16All'onere di lire 142,5 milioni, derivante allo Stato dall'attuazione della presente…
