La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari. Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive disposizioni, e' modificato secondo le norme della presente legge.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art1 · fonte del testo

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