Il contributo di riscatto di cui agli articoli 19 e 21, riferibilmente ai servizi prestati in qualita' di commesso autorizzato con effettiva iscrizione o comunque con obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, e' ridotto ad un terzo qualora la relativa domanda sia stata o venga presentata nel modo e nei termini prescritti dall'art. 18 e comunque entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche' alla data della domanda stessa non sia stato ancora conseguito il diritto alla pensione da parte del predetto Istituto. Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della comunicazione dell'effettuato riscatto, e' tenuto a trasferire alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari i contributi senza interessi ad esso versati riferibilmente al periodo dei servizi di cui al comma predetto, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, rimanendo il periodo stesso considerato come non utile a tali fini.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art31 · fonte del testo

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