Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1966 al 12 gennaio 1977. Leggi il testo vigente →

[1]L'Amministrazione militare ha la facolta' di modificare, a l'atto dell'imposizione della servitu', lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari nelle private proprieta', anche facendo demolire in tutto o in parte fabbricati od altri manufatti.

[2]Le modificazioni previste nel precedente comma danno luogo ad indennizzo ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, successive modificazioni. 4

[3]Gli interessati hanno diritto di chiedere la revisione dell'estimo dei terreni e dei fabbricati colpiti dalle servitu' dalle modificazioni suddette, in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 20 gennaio 1966, n. 6 (in G.U. 1ª s.s. 29/01/1966, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto non prevede indennizzo per limitazioni della proprieta' privata di natura espropriativa nei sensi di cui in motivazione".

Testo in vigore dal 30 gennaio 1966 al 12 gennaio 1977

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 6/1966

    Ha colpito questo articolo
    20 gennaio 1966

    L'esame sulla questione dell'indennizzabilità delle "servitù militari", a mente della norma contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 - dal cui testo si evince, per omissione, l'esclusione di ogni indennizzo fuori dei casi di modificazione dello stato delle cose ai sensi del primo comma dello stesso articolo - deve necessariamente prescindere dal problema della classificazione di tali "servitù" tra le servitù vere e proprie o tra i limiti alla proprietà privata. Anche se fosse possibile giungere ad una appagante discriminazione, rispetto alle predette "servitù militari", dei due concetti di servitù e di limiti - il che si rende difficile non essendo chiarito a sufficienza nella legislazione, nella giurisprudenza e nella dottrina il significato dei due termini - ciò non offrirebbe un criterio valevole per identificare i casi in cui sussista espropriazione, e quindi diritto all'indennizzo. Non sarebbe, infatti, esatto affermare che si abbia sempre espropriazione nei casi di servitù che non importano espropriazione e imposizioni di limiti che hanno carattere di espropriazione, secondo la natura, l'incidenza, l'entità del sacrificio che deriva dall'imposizione.

    Art. 3 Riforma del testo unico delle leggi sulle servitu' militari · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1933 al 30 gennaio 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 20 gennaio 1966, n. 6 (in G.U. 1ª s.s. 29/01/1966, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto non prevede indennizzo per limitazioni della proprieta' privata di natura espropriativa nei sensi di cui in motivazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1849~art3 · fonte del testo

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