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[1]L'Amministrazione militare ha la facolta' di modificare, a l'atto dell'imposizione della servitu', lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari nelle private proprieta', anche facendo demolire in tutto o in parte fabbricati od altri manufatti.
[2]Le modificazioni previste nel precedente comma danno luogo ad indennizzo ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, successive modificazioni. 4
[3]Gli interessati hanno diritto di chiedere la revisione dell'estimo dei terreni e dei fabbricati colpiti dalle servitu' dalle modificazioni suddette, in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 20 gennaio 1966, n. 6 (in G.U. 1ª s.s. 29/01/1966, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto non prevede indennizzo per limitazioni della proprieta' privata di natura espropriativa nei sensi di cui in motivazione".
Testo in vigore dal 30 gennaio 1966 al 12 gennaio 1977
