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[1]L'Amministrazione militare ha la facolta' di modificare, a l'atto dell'imposizione della servitu', lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari nelle private proprieta', anche facendo demolire in tutto o in parte fabbricati od altri manufatti.
[2]Le modificazioni previste nel precedente comma danno luogo ad indennizzo ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, successive modificazioni.
[3]Gli interessati hanno diritto di chiedere la revisione dell'estimo dei terreni e dei fabbricati colpiti dalle servitu' dalle modificazioni suddette, in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1933 al 30 gennaio 1966
