Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 gennaio 1933 al 30 gennaio 1966. Leggi il testo vigente →

[1]L'Amministrazione militare ha la facolta' di modificare, a l'atto dell'imposizione della servitu', lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari nelle private proprieta', anche facendo demolire in tutto o in parte fabbricati od altri manufatti.

[2]Le modificazioni previste nel precedente comma danno luogo ad indennizzo ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, successive modificazioni.

[3]Gli interessati hanno diritto di chiedere la revisione dell'estimo dei terreni e dei fabbricati colpiti dalle servitu' dalle modificazioni suddette, in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1933 al 30 gennaio 1966

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 6/1966

    Ha colpito questo articolo
    20 gennaio 1966

    L'esame sulla questione dell'indennizzabilità delle "servitù militari", a mente della norma contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 - dal cui testo si evince, per omissione, l'esclusione di ogni indennizzo fuori dei casi di modificazione dello stato delle cose ai sensi del primo comma dello stesso articolo - deve necessariamente prescindere dal problema della classificazione di tali "servitù" tra le servitù vere e proprie o tra i limiti alla proprietà privata. Anche se fosse possibile giungere ad una appagante discriminazione, rispetto alle predette "servitù militari", dei due concetti di servitù e di limiti - il che si rende difficile non essendo chiarito a sufficienza nella legislazione, nella giurisprudenza e nella dottrina il significato dei due termini - ciò non offrirebbe un criterio valevole per identificare i casi in cui sussista espropriazione, e quindi diritto all'indennizzo. Non sarebbe, infatti, esatto affermare che si abbia sempre espropriazione nei casi di servitù che non importano espropriazione e imposizioni di limiti che hanno carattere di espropriazione, secondo la natura, l'incidenza, l'entità del sacrificio che deriva dall'imposizione.

    Art. 3 Riforma del testo unico delle leggi sulle servitu' militari · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1849~art3 · fonte del testo

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