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[1]((Le servitu' indicate nell'articolo 1 possono consistere:
- a)nel divieto temporaneo di transito o di sosta di persone, animali, veicoli;
- b)nel divieto di aprire strade, scavare fossi o canali aventi sezione superiore a metri quadrati 0,1, fare elevazioni di terra o altre materie, aprire o esercitare cave di qualunque specie o altri vani, impiantare linee elettriche e cavi telefonici, condotte di acqua, di gas o liquidi infiammabili, fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, tenere depositi di materie infiammabili, installare o esercitare macchinari o apparati elettrici, tenere fucine o altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;
- c)nel divieto di fabbricare muri o edifici, di sopraelevare quelli esistenti o di adoperare nella costruzione alcuni materiali.
[2]Ai proprietari degli immobili colpiti dalle servitu' previste nel presente articolo spetta, per la durata del vincolo, un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni e al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposta complementare progressiva.
[3]Tale indennizzo e' stabilito in un quinto dei predetti redditi per la servitu' di cui alla lettera a), in un quarto per la servitu' di cui alle lettere b) e c), in un terzo in caso di concorso di servitu' di due o piu' lettere)).
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 12 gennaio 1977
