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[1]((Le servitu' indicate nell'articolo 1 possono consistere:

  • a)nel divieto temporaneo di transito o di sosta di persone, animali, veicoli;
  • b)nel divieto di aprire strade, scavare fossi o canali aventi sezione superiore a metri quadrati 0,1, fare elevazioni di terra o altre materie, aprire o esercitare cave di qualunque specie o altri vani, impiantare linee elettriche e cavi telefonici, condotte di acqua, di gas o liquidi infiammabili, fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, tenere depositi di materie infiammabili, installare o esercitare macchinari o apparati elettrici, tenere fucine o altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;
  • c)nel divieto di fabbricare muri o edifici, di sopraelevare quelli esistenti o di adoperare nella costruzione alcuni materiali.

[2]Ai proprietari degli immobili colpiti dalle servitu' previste nel presente articolo spetta, per la durata del vincolo, un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni e al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposta complementare progressiva.

[3]Tale indennizzo e' stabilito in un quinto dei predetti redditi per la servitu' di cui alla lettera a), in un quarto per la servitu' di cui alle lettere b) e c), in un terzo in caso di concorso di servitu' di due o piu' lettere)).

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 12 gennaio 1977

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 138/1993

    Ha colpito questo articolo
    6 aprile 1993

    Ai fini della determinazione dell'indennizzo annuale spettante al proprietario di immobile sottoposto a servitù militare in periodo compreso tra il 6 aprile 1968 e il 12 gennaio 1977, l'applicabilità della L. n. 180 del 1968 non dipende dall'art. 14, comma secondo, L. n. 898 del 1976, in quanto quest'ultimo è norma di mero richiamo della disciplina applicabile al periodo precedente la data di entrata in vigore della stessa legge n. 898; perciò, correttamente il giudice 'a quò ha impugnato l'art. 1, L. n. 180 cit., volendo censurare il criterio, ivi previsto, di determinazione del suddetto indennizzo. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura di Stato assumendo l'inesatta individuazione, nell'ordinanza di rimessione, della disposizione da sottoporre a sindacato di costituzionalità).

    Art. 2 Riforma del testo unico delle leggi sulle servitu' militari · Art. 1 Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitu' militari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1933 al 6 aprile 1968. 79 parole tolte, 166 parole aggiunte in 6 capoversi.

Le servitu' indicate tolto: nell'art. 1 possono riguardare aggiunto: nell'articolo 1 possono consistere:

a) tolto: l'obbligo del proprietario, o di chi per esso, di non aggiunto: nel divieto temporaneo di transito o di sosta di persone, animali, veicoli;

aggiunto: b) nel divieto di aprire strade, tolto: di non scavare fossi od altri vani, di non aggiunto: scavare fossi o canali aventi sezione superiore a metri quadrati 0,1, fare elevazioni di terra o tolto: d'altre materie, di non aggiunto: altre materie, aprire o esercitare cave di qualunque specie o altri vani, impiantare linee elettriche tolto: o aggiunto: e cavi telefonici, condotte di acqua tolto: o di gas, di nonaggiunto: , di gas o liquidi infiammabili, fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, tolto: di non tenere depositi di materie infiammabili, tolto: di non tenere fucine od aggiunto: installare o esercitare macchinari o apparati elettrici, tenere fucine o altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;

tolto: b) l'obbligo del proprietario, o di chi per esso, di non fabbricare muri od edifizi o di limitarli nell'altezza o di costruirli solo con determinate materie;aggiunto: c) nel divieto di fabbricare muri o edifici, di sopraelevare quelli esistenti o di adoperare nella costruzione alcuni materiali.

tolto: c) l'impedimento temporaneo al transito o alla sosta di persone, veicoli ed animaliaggiunto: Ai proprietari degli immobili colpiti dalle servitu' previste nel presente articolo spetta, per la durata del vincolo, un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni e al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposta complementare progressiva.

aggiunto: Tale indennizzo e' stabilito in un quinto dei predetti redditi per la servitu' di cui alla lettera a), in un quarto per la servitu' di cui alle lettere b) e c), in un terzo in caso di concorso di servitu' di due o piu' lettere.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1849~art2 · fonte del testo

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