Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 gennaio 1933 al 6 aprile 1968. Leggi il testo vigente →
Le servitu' indicate nell'art. 1 possono riguardare:
- a)l'obbligo del proprietario, o di chi per esso, di non aprire strade, di non scavare fossi od altri vani, di non fare elevazioni di terra o d'altre materie, di non impiantare linee elettriche o condotte di acqua o di gas, di non fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, di non tenere depositi di materie infiammabili, di non tenere fucine od altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;
- b)l'obbligo del proprietario, o di chi per esso, di non fabbricare muri od edifizi o di limitarli nell'altezza o di costruirli solo con determinate materie;
- c)l'impedimento temporaneo al transito o alla sosta di persone, veicoli ed animali.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1933 al 6 aprile 1968
