Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/04/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo

e terzo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 (Riforma del

testo unico delle leggi sulle servitù militari), così come

sostituito dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 180

(Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la

riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari),

promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1992 dalla Corte d'appello

di Palermo nel procedimento civile vertente tra Adragna Rosario ed

altra, e il Ministero della Difesa, iscritta al n. 663 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza n. 1549 del 1988 la Corte di cassazione ha

parzialmente cassato la sentenza 25 ottobre 1976 con cui la Corte

d'appello di Palermo aveva determinato l'indennità annuale spettante

ai proprietari di un fondo temporaneamente assoggettati a servitù

militare, e ha rinviato la causa ad altra sezione della medesima

Corte d'appello stabilendo, quale principio di diritto vincolante per

il giudice di rinvio, che - fermo per il periodo dal 19 luglio 1964

al 5 aprile 1968 l'indennizzo fissato dalla Corte d'appello in lire

2.480.000 annue sulla base del valore venale dell'immobile, secondo i

criteri desumibili della legge 25 giugno 1865, n. 2359 - per il

periodo dal 6 aprile 1968 al 19 giugno 1971, data di cessazione della

servitù, l'indennizzo deve, invece, essere liquidato applicando il

criterio automatico previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n.

180, sostitutivo del testo dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1932,

n. 1849. Secondo tale legge l'indennizzo è pari a un quarto o un

terzo, a seconda dei due casi, del reddito dominicale e agrario dei

terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini

dell'imposta complementare progressiva.

Poiché l'applicazione di siffatto criterio comporta nella specie

un indennizzo irrisorio (di poche lire), a fronte del cospicuo

indennizzo spettante per gli anni precedenti, la Corte d'appello di

Palermo, in sede di giudizio di rinvio, con ordinanza del 18 giugno

1992 ha sollevato, in relazione all'art. 42, terzo comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, secondo e

terzo comma, della legge n. 1849 del 1932, come sostituito dall'art.

1 della legge n. 180 del 1968, "in quanto non prevede, per la

determinazione dell'indennità, un criterio alternativo a quello

automatico del riferimento ai valori della rendita catastale, laddove

questo risulta inadeguato".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, eccependo preliminarmente un duplice

motivo di inammissibilità della questione, sia perché il giudice

remittente era tenuto soltanto a quantificare l'indennizzo secondo il

parametro legislativo indicato dalla Corte di cassazione con

pronuncia preclusiva di ogni questione relativa a tale parametro, sia

perché non essendo citato nell'ordinanza di rimessione l'art. 14,

secondo comma, della legge 24 dicembre 1976, n. 898, non è stata

individuata esattamente la disposizione da sottoporre al vaglio di

costituzionalità. Un motivo ulteriore di inammissibilità è

ravvisato nel dispositivo dell'ordinanza, che ipotizza una sentenza

additiva invasiva della discrezionalità legislativa, essendo

configurabile una pluralità di soluzioni.

Nel merito la questione sarebbe infondata considerato che

l'entità dell'indennizzo risultante dal criterio di determinazione

indicato dalla Corte di cassazione dipende dai valori di reddito

dominicale e agrario, in parte nulli, e in parte ridottissimi,

attribuiti al terreno in questione dall'amministrazione del Catasto

in esito a una verifica straordinaria eseguita il 7 giugno 1972,

quando la servitù militare era già esaurita. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Palermo ha sollevato, in riferimento

all'art. 42, terzo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 20

dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dall'art. 1 della legge 8

marzo 1968, n. 180, concernente l'indennizzo spettante ai proprietari

di immobili colpiti da servitù militari, "in quanto non prevede, per

la determinazione dell'indennità, un criterio alternativo a quello

automatico del riferimento ai valori della rendita catastale, laddove

questo risulta inadeguato".

2. - Devono preliminarmente essere respinte le eccezioni di

inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato sotto il

triplice profilo: a) che la questione è stata sollevata in sede di

giudizio di rinvio nei confronti della norma risultante dal principio

di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; b) che, non essendo

citato nel dispositivo dell'ordinanza l'art. 14, secondo comma, della

legge 24 dicembre 1976, n. 898, non sarebbe stato rispettato l'onere

di individuare esattamente la disposizione da sottoporre a sindacato;

c) che la sentenza additiva prospettata dal giudice a quo sarebbe

invasiva delle scelte riservate alla discrezionalità del

legislatore.

La prima eccezione è respinta dalla giurisprudenza costante di

questa Corte (cfr., da ultimo, sentt. nn. 289 del 1992, 30 del 1990,

e qui richiamo delle pronunce anteriori), mentre alla seconda si

oppone il rilievo che l'applicabilità nella specie della legge n.

180 del 1968 non dipende dall'art. 14, secondo comma, della legge n.

898 del 1976, che è norma di mero richiamo della disciplina

applicabile al periodo precedente la data di entrata in vigore della

nuova legge, e precisamente il periodo dal 6 aprile 1968 al 12

gennaio 1977. Pure la terza eccezione è infondata perché

l'alternativa formulata nel dispositivo dell'ordinanza, rettamente

interpretata, prospetta una sentenza meramente caducatoria.

3. - Dal giudice rimettente il criterio di determinazione

dell'indennità di asservimento indicato dalla disposizione impugnata

è ritenuto inadeguato a garantire un "serio ristoro" quando la

servitù militare colpisca un terreno dotato di "immediata attitudine

edificatoria", come accade nel caso di specie, in cui - secondo

quanto si legge nella sentenza della Corte di cassazione n. 1549 del

1988, pronunciata (con rinvio) nel processo a quo - "i vincoli

imposti dall'autorità militare vengono a incidere sulla già

maturata appetibilità del terreno, sul mercato immobiliare, non come

fondo agricolo, ma quale bene dotato di un più elevato valore di

scambio perché destinato all'urbanizzazione". Se così è - e lo

dimostra il risultato del calcolo operato dal giudice a quo - il

detto criterio deve considerarsi inadeguato in generale, potendo

dirsi adeguato solo un criterio che, presupposta la correttezza delle

stime che forniscono i coefficienti di calcolo, determini in ogni

caso un equo indennizzo della perdita patrimoniale subita dal

proprietario.

Perciò l'alternativa prospettata nell'ordinanza di rimessione,

senza alcuna specificazione di contenuto, non può essere intesa nel

senso di una disgiuntiva inclusiva, cioè in funzione di una sentenza

aggiuntiva al criterio previsto dalla legge di un altro criterio, la

scelta del quale sarebbe rimessa al giudice quando il primo si

rivelasse inadeguato. Essa va interpretata, piuttosto, come

disgiuntiva esclusiva rivolta a una sentenza caducatoria, per effetto

della quale si ripristinerebbe, per tutto il periodo indicato

dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 898 del 1976, la regola

di calcolo dell'indennizzo desumibile dalla legge generale del 1865,

alla quale si è riferita la giurisprudenza dopo la sentenza n. 6 del

1966.

4. - Precisata nei termini ora detti, la questione è fondata.

Poiché l'imposizione di una servitù militare configura un caso

analogo a quello dell'occupazione parziale e temporanea del fondo, il

giudizio di congruità dell'indennizzo non può prescindere dal

parametro del "giusto prezzo" risultante dagli artt. 40 e 68 della

legge n. 2359 del 1865. Si tratta appunto di un parametro, non di un

termine vincolante di esatta commisurazione (cfr. sentenze nn. 216

del 1990, 530 e 1022 del 1988, 138 del 1977): il legislatore rimane

libero di adottare criteri più o meno automatici di determinazione

dell'indennizzo, per esempio rapportandolo al valore catastale

dell'immobile (risultante dalla moltiplicazione del reddito

dominicale rivalutato per un certo coefficiente), oppure alla media,

eventualmente corretta, del valore venale col reddito dominicale

rivalutato (cfr. art. 5- bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333,

convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359), sempre che le tariffe

d'estimo siano stabilite in misura tale da produrre un risultato che,

confrontato con quel parametro e tenuto conto degli interessi

generali sottesi al provvedimento espropriativo, possa considerarsi

equo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e

terzo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 (Riforma del testo

unico delle leggi sulle servitù militari), come sostituito dall'art.

1 della legge 8 marzo 1968, n. 180 (Modificazioni della legge 20

dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle

leggi sulle servitù militari).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari