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[1]L'art. 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e' abrogato.
[2]Agli articoli 56 e 57 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e' sostituito il seguente:
[3]«Nell'intento di rendere piu' semplice e piu' economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riescano piu' efficaci la assistenza e la beneficenza, puo' essere concentrata nelle Congregazioni di carita' qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20,000 lire o che siano a beneficio degli abitanti di uno o piu' Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10,000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'Ammnistrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.
[4]«Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di piu' Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carita' del Comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.
[5]«Il concentramento e' promosso dal Prefetto o dal Sotto-prefetto o dagli Enti interessati previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l'ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione».
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 22 dicembre 2008
