Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1926 al 22 dicembre 2008. 201 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'art. 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e' abrogato.
tolto: Agli articoli 56 e 57 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e' sostituito il seguente:
tolto: «Nell'intento di rendere piu' semplice e piu' economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riescano piu' efficaci la assistenza e la beneficenza, puo' essere concentrata nelle Congregazioni di carita' qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20,000 lire o che siano a beneficio degli abitanti di uno o piu' Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10,000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'Ammnistrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.
tolto: «Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di piu' Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carita' del Comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.
tolto: «Il concentramento e' promosso dal Prefetto o dal Sotto-prefetto o dagli Enti interessati previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l'ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-06-17;1187~art6 · fonte del testo
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