Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2; 3, commi

secondo e quarto; 4; 6, comma secondo, lettere a) e c); 9; 10, comma

quarto, e 16, commi secondo e quarto, della legge 19 novembre 1990,

n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) promosso

con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 22

dicembre 1990, depositato in cancelleria il 28 dicembre 1990 ed

iscritto al n. 81 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 18 dicembre 1990 la Provincia autonoma di

Bolzano ha impugnato gli artt. 2; 3, commi secondo e quarto; 4; 6,

comma secondo, lettere a) e c); 9; 10, comma quarto; 16, commi

secondo e quarto, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli

ordinamenti didattici universitari), nonché ogni altra norma in essa

contenuta lesiva delle competenze provinciali, per violazione degli

artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2; 16, primo comma; 19, primo ed

ultimo comma, 52, ultimo comma; 100 nonché 107 dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e

delle relative norme di attuazione in materia di addestramento e

formazione professionale, di scuola materna, di ordinamento degli

uffici provinciali e del personale ad essi addetto, di istruzione

scolastica.

Le questioni sollevate nei confronti della legge n. 341 del 1990

investono, in particolare, i profili seguenti.

a) Gli artt. 2 e 4, prevedendo l'introduzione di corsi

destinati al rilascio di un "diploma universitario" e di un "diploma

di specializzazione" finalizzati al conseguimento di livelli

formativi in specifiche aree professionali, sarebbero in contrasto

con l'art. 8, nn. 1 e 29, dello Statuto speciale, che attribuisce la

competenza esclusiva in materia di addestramento e formazione

professionale alla Provincia ricorrente, nonché con le relative

norme di attuazione, di cui al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, che,

salvo alcune fattispecie marginali, ha operato il trasferimento

pressoché integrale alla Provincia delle funzioni nella suddetta

materia. Si tratta di funzioni che la Provincia ha effettivamente

esercitato, istituendo corsi e scuole professionali nonché

disciplinandone il personale insegnante e amministrativo, anche nel

rispetto della proporzionale e del bilinguismo. Risulterebbero

altresì lesi dalle norme in questione l'art. 8, n. 26, e l'art. 16,

primo comma, in relazione anche all'art. 100 dello stesso Statuto.

b) L'art. 3, secondo e quarto comma, nella parte in cui introduce il requisito del diploma di laurea per l'ammissione ai concorsi

per posti di personale insegnante della scuola materna e della scuola

elementare, sarebbe lesivo della competenza provinciale esclusiva in

materia di scuola materna (art. 8, nn. 1 e 26, Statuto speciale)

nonché della competenza provinciale concorrente in materia di scuola

elementare (artt. 9, n. 2, e 19, primo comma, Statuto speciale) ove,

in particolare, è stabilito che l'insegnamento nelle scuole

elementari e secondarie è impartito nella lingua materna, italiana o

tedesca, degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia

ugualmente materna. Risulterebbero altresì violate le relative norme

di attuazione di cui al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Testo unico

dei d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, e 20 gennaio 1973, n. 116), che

hanno introdotto diversi ruoli a seconda della madre lingua degli

insegnanti.

c) L'art. 6, secondo comma, lettere a) e c), nella parte in cui

prevede che le Università possano attivare corsi di preparazione

agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle

professioni ed ai concorsi pubblici, nonché corsi di perfezionamento

e aggiornamento professionale, violerebbe anch'esso l'art. 8, nn. 1,

26 e 29, dello Statuto speciale, anche in relazione agli artt. 33 e

35 della Costituzione. La ricorrente osserva che molti corsi sono

già istituiti in base alle norme di attuazione contenute nel d.P.R.

1° novembre 1973, n. 689, per quanto riguarda l'addestramento

professionale, e nell'art. 18 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, per

il corpo insegnante. Tali corsi, attuati attraverso intese

intervenute con il Ministero della pubblica istruzione, garantiscono

la formazione professionale nella propria madre lingua ai tre gruppi

linguistici conviventi nel territorio della Provincia ricorrente.

d) L'art. 9, nella parte in cui attribuisce ad emanandi decreti

del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, la

definizione e l'aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi

di diploma universitari, dei corsi di laurea e delle scuole di

specializzazione, nonché delle rispettive tabelle, sarebbe anch'esso

lesivo, con specifico riferimento alle scuole di

specializzazione, della competenza provinciale primaria in materia di

addestramento e formazione professionale (artt. 8, nn. 1 e 29, e 16,

primo comma, dello Statuto speciale). Parimenti lesive di questa

competenza primaria sarebbero le norme di cui allo stesso art. 9,

secondo e terzo comma, che conferiscono al Consiglio universitario

nazionale (C.U.N.) la potestà consultiva in ordine all'emanazione

dei suddetti decreti e dei provvedimenti con i quali il Ministro

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce

i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole

di specializzazione. Infine, anche il quinto comma dell'art. 9

lederebbe la competenza provinciale in tema di addestramento e

formazione professionale, prevedendo l'individuazione, mediante

l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, dei

livelli funzionali del pubblico impiego per l'accesso ai quali sono

richiesti i titoli di studio previsti dalla legge impugnata.

e) L'art. 10, quarto comma, individuando nel Consiglio

universitario nazionale l'organo che esercita la funzione consultiva

per tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica,

violerebbe l'art. 8, nn. 1, 26 e 29, e l'art. 9, n. 2, dello Statuto,

anche in relazione all'art. 6 della Costituzione, in quanto la

composizione dell'organo consultivo non prevede un rappresentante

delle minoranze linguistiche, nonostante che la legge impugnata

richieda il diploma di laurea per i maestri di scuola elementare, che

insegnano anche in lingua tedesca.

f) L'art. 16, secondo comma, prevedendo quale fonte di

finanziamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di

specializzazione anche quella attuata mediante convenzioni con le

Regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione

professionale, lederebbe, oltre le già ricordate competenze

provinciali in materia di addestramento e formazione professionale,

anche i principi di autonomia finanziaria della Provincia ricorrente,

imponendo alla stessa di concorrere al finanziamento delle

Università in relazione a compiti che, in base allo Statuto

speciale, dovrebbero essere svolti dalla Provincia medesima.

Altrettanto viziata sarebbe la previsione dell'art. 16, quarto comma,

nella parte in cui prevede la possibilità di una conferma, con atto

ricognitivo da parte delle Università, delle disposizioni degli

statuti che, alla data di entrata in vigore della legge, prevedano

scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole

che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi,

anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di

distinti titoli finali: e ciò in quanto i corsi ed i titoli di studio inerenti a competenze primarie della Provincia verrebbero ad

essere sottoposti ad una illegittima forma di controllo.

g) Infine, si contesta che la legge impugnata sia stata

adottata in violazione del combinato disposto degli artt. 52, ultimo

comma, 19, ultimo comma, e 107 dello Statuto speciale e dell'art. 19,

secondo comma, del d.P.R.

1° febbraio 1973, n. 49, in quanto alla deliberazione da parte del

Consiglio dei ministri del disegno di legge n. 2266 (presentato alla

Camera dei Deputati il 19 aprile 1990) non ha partecipato il

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, nonostante che - ad

avviso della ricorrente - il contenuto di tale disegno di legge

riguardasse la specifica sfera di attribuzione della Provincia e

comportasse il passaggio alla sola Università presente nella Regione

(quella di Trento) di una larga sfera di competenze proprie della

Provincia stessa.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per affermare l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

Con memoria presentata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura

dello Stato ha illustrato i motivi a sostegno di tale richiesta.

In riferimento alle norme della legge n. 341 del 1990 ritenute

dalla Provincia lesive della competenza in materia di addestramento e

formazione professionale (artt. 2, 4, 6 e 9), l'Avvocatura sottolinea

che le competenze provinciali in materia di addestramento e

formazione professionale non hanno attinenza con il sistema

universitario, mentre le norme impugnate riguardano l'ordinamento

didattico universitario e attribuiscono diverso valore legale ai

titoli di studio rilasciati presso le Università (scuole dirette a

fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di

perfezionamento). In proposito si osserva che la competenza statale

in questa materia viene esercitata nell'ambito dell'autonomia

didattica e organizzativa conferita alle Università ai sensi

dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione.

Si richiama poi il d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, che disciplina le

funzioni delle scuole speciali di tipo universitario e che la

Provincia autonoma di Bolzano non ha mai ritenuto invasivo della

propria sfera di autonomia né ha mai impugnato.

L'art. 1 di tale d.P.R. n. 162, riordinando le scuole dirette a

fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di

perfezionamento, prevede che esse "fanno parte dell'ordinamento

universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle

Università". Rispetto a tale normativa la legge impugnata si limita

ad introdurre il diploma universitario di primo livello, favorendo la

trasformazione delle attuali scuole dirette a fini speciali e il diploma di specializzazione, da conseguirsi presso le scuole di

specializzazione. Questi diplomi si collegano a corsi ufficiali

universitari. Per il conseguimento del primo, pur non essendo

necessario il diploma di laurea, è richiesta una "formazione

culturale nell'ambito universitario", mentre il secondo si configura

come un corso post-laurea finalizzato all'assunzione della qualifica

di specialista nell'esercizio dei diversi rami professionali. Quanto

ai corsi di perfezionamento, a cui possono iscriversi coloro che sono

già in possesso di un titolo di studio universitario, si rileva che

essi rispondono ad esigenze di approfondimento in determinati settori

di studio e ad esigenze di riqualificazione professionale e di

educazione permanente.

Sotto un diverso profilo si richiamano anche le norme contenute

nella legge-quadro in materia di formazione professionale (L. 21

dicembre 1978, n. 845), che distinguono tra formazione professionale

e istruzione professionale e che vietano alle Regioni (art. 8) di

attuare o autorizzare attività dirette al conseguimento di un titolo

di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore,

universitaria o post-universitaria. A questo proposito si sottolinea

che le attribuzioni statali trasferite alla Provincia autonoma di

Bolzano dal d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, sono, in linea di

massima, quelle previste dalla citata legge-quadro.

Con riferimento all'art. 3 della legge impugnata, che prevede uno

specifico corso di laurea per gli insegnanti della scuola materna e

della scuola elementare, si sostiene che i titoli di studio e le

forme di abilitazione all'insegnamento sono stati sempre stabiliti da

leggi statali. Dopo aver richiamato tali disposizioni (art. 1, ultimo

comma, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con

modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119, e art. 9, secondo

comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444), mai impugnate dalla

Provincia ricorrente, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 1 del testo

unificato delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89), dopo aver

trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano le attribuzioni in

materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria,

prevede esplicitamente che resta ferma la competenza dello Stato in

materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante,

direttivo ed ispettivo. Pertanto, per tutto il personale in

questione, dovrebbero valere le norme statali sui titoli di accesso

ai concorsi, che, inerendo immediatamente al reclutamento, sarebbero

parte integrante dello stato giuridico del personale medesimo.

Con riferimento alla censura mossa al quarto comma dell'art. 10

della legge impugnata, l'Avvocatura osserva che la composizione del

Consiglio universitario nazionale, che svolge funzioni consultive del

Ministro, non necessita di alcuna rappresentanza di particolari

minoranze proprio in virtù delle funzioni svolte dall'organo, che

riguardano in generale le Università e gli istituti di istruzione

universitaria.

Per quanto concerne il secondo comma dell'art. 16 della legge

impugnata, si osserva che nulla viene innovato circa le convenzioni

con gli enti pubblici ed in particolare con le Regioni. Dette

convenzioni restano infatti regolate dall'art. 2 del d.P.R. 10 marzo

1962, n. 162 e dall'art. 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398.

Riguardo al quarto comma dello stesso art. 16 si precisa, inoltre,

che le norme in esso contenute sono rivolte alle scuole o corsi

funzionanti nell'ambito universitario, nel caso debbano essere

utilizzati al fine della continuazione degli studi per il

conseguimento del diploma di laurea o per l'esercizio professionale

per il quale sia necessaria una formazione acquisita nell'ambito

universitario.

Infine, con riferimento alla mancata partecipazione del Presidente

della Giunta provinciale alla seduta del Consiglio dei ministri nella

quale è stato approvato il disegno di legge relativo alla legge

impugnata, si richiama la giurisprudenza di questa Corte dove si è

affermato che, ai fini dell'attuazione della particolare forma di

collaborazione concretantesi nell'intervento alle sedute del

Consiglio dei ministri, è necessario che le questioni trattate

comportino il coinvolgimento di un interesse "differenziato" della

Regione o della Provincia autonoma, interesse di cui si contesta

l'esistenza nel caso di specie. Considerato in diritto

1. - Il ricorso, nella sua complessa articolazione, investe varie

disposizioni della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli

ordinamenti didattici universitari), ritenute lesive delle competenze

della Provincia autonoma di Bolzano in tema di addestramento e

formazione professionale, di scuola materna, di ordinamento degli

uffici provinciali e del personale ad essi addetto, di istruzione

elementare e secondaria.

Le questioni investono in particolare: a) gli artt. 2 e 4, per

violazione dell'art. 8, nn. 1, 26 e 29, e dell'art. 16, primo comma,

anche in relazione all'art. 100, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige; b) l'art. 3, secondo e quarto comma, per violazione degli

artt. 8, nn. 1 e 26; 9, n. 2; 19, primo comma, dello Statuto speciale

nonché del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; c) l'art. 6, secondo

comma, lettere a) e c), per violazione dell'art. 8, nn. 1, 26 e 29,

dello Statuto speciale e del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, anche

in relazione agli artt. 33 e 35 della Costituzione; d) l'art. 9, per

violazione degli artt. 8, nn. 1 e 29, e 16, primo comma, dello

Statuto speciale e del principio di legalità; e) l'art. 10, quarto

comma, per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29, e 9, n. 2, dello

Statuto speciale, anche in relazione all'art. 6 della Costituzione;

f) l'art. 16, secondo e quarto comma, per violazione degli artt. 8,

nn. 1, 26 e 29, e 16, primo comma, dello Statuto speciale; g) la

legge nel suo complesso, per violazione degli artt. 52, ultimo

comma, 19, ultimo comma, e 107 dello Statuto speciale, nonché

dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49.

Tali questioni non si presentano fondate secondo quanto verrà di

seguito precisato nel corso della motivazione.

2. - Con il primo motivo del ricorso la Provincia autonoma di

Bolzano impugna gli artt. 2 e 4 della legge n. 341 del 1990, dove

risulta posta la disciplina del "diploma universitario" e del "diploma di specializzazione": il primo rilasciato in base ad un corso

che si svolge nelle facoltà, con una durata non inferiore a due anni

e non superiore a tre, destinato a fornire agli studenti "adeguata

conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al

conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree

professionali" (art. 2, primo comma); il secondo, che si consegue

successivamente alla laurea in base ad un corso di durata non

inferiore a due anni, "finalizzato alla formazione di specialisti in

settori professionali determinati, presso le scuole di

specializzazione di cui al d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162" (art. 4,

primo comma).

Ad avviso della ricorrente, i corsi destinati al rilascio di tali

diplomi verrebbero a incidere nella competenza esclusiva spettante

alla Provincia in tema di "addestramento e formazione professionale"

(art. 8, n. 29, dello Statuto speciale), in quanto preordinati a

disporre, nell'ambito delle Università, insegnamenti la cui

erogazione - anche ai sensi del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689

(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernenti l'addestramento e la formazione

professionale) - dovrebbe, invece, spettare soltanto alla Provincia

autonoma di Bolzano.

La questione non è fondata.

La materia "addestramento e formazione professionale" affidata in

via primaria alla competenza provinciale risulta ben differenziata

dall'attività formativa che si svolge nell'ambito delle Università

e che viene a concludersi con il rilascio di uno specifico titolo

universitario suscettibile di legittimare l'accesso a determinate

aree professionali. La prima s'inquadra, infatti, nella tutela del

lavoro e trova la sua base costituzionale nell'art. 35 della

Costituzione, dove si affida alla Repubblica il compito di curare "la

formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori"; la seconda

va ricondotta, invece, all'attività di formazione culturale e

scientifica che viene realizzata nell'ambito dell'istruzione

superiore e che le Università attuano, ai sensi dell'art. 33 della

Costituzione, in condizioni di autonomia, "nei limiti stabiliti dalle

leggi dello Stato" (v. sent. n. 14 del 1983).

Del resto, la netta distinzione tra i due settori emerge

chiaramente dagli stessi contenuti della materia trasferita alla

competenza provinciale, alla luce delle specificazioni operate dalle

norme di attuazione dello Statuto speciale in tema di "addestramento

e formazione professionale" (d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689): norme

(cfr., in particolare, gli artt. 2 e 3) che riconducono alla materia

in questione attività di addestramento e preparazione specificamente

orientate verso il mondo del lavoro e sviluppate o fuori

dell'ordinamento scolastico o nell'ambito dell'istruzione primaria e

secondaria, ma in nessun caso comprese nelle funzioni formative

proprie del livello universitario.

Tale delimitazione della sfera oggettiva dell'"addestramento e

formazione professionale" risulta, d'altro canto, confermata dalla

disciplina posta, con riferimento a questa materia, sia dagli artt.

35 ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sia dagli artt. 2 e 8 della

l. 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione

professionale), dove le attività formative connesse al settore

vengono riferite alla qualificazione, all'aggiornamento ed al

perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione

permanente, con esclusione delle attività dirette al conseguimento

di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore,

universitaria o postuniversitaria. È vero che questa disciplina,

indirizzata alle Regioni ordinarie, non può assumere valore

vincolante nei confronti di una competenza provinciale di tipo

esclusivo, ma essa può pur sempre concorrere indirettamente a

definire - ove non contraddetta dalla disciplina specificamente posta

per la Provincia autonoma di Bolzano dalle relative norme di

attuazione - anche i contenuti della materia che si è inteso

assegnare alla sfera dell'autonomia speciale.

Del tutto estranei alla materia richiamata si presentano, di

conseguenza, i corsi previsti negli artt. 2 e 4 della legge n. 341

del 1990 e destinati al rilascio di due diversi titoli universitari

(diploma universitario e diploma di specializzazione). Gli

insegnamenti relativi risultano, infatti, interamente radicati

nell'ordinamento dell'istruzione universitaria, dal momento che i

corsi per il diploma universitario, di cui all'art. 2, si svolgono

nelle facoltà (sostituendo i precedenti corsi delle scuole dirette a

fini speciali), mentre i corsi per il diploma di specializzazione, di

cui all'art. 4, si svolgono nelle scuole di specializzazione, definite dall'art. 11, primo comma, del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162,

come "corsi ufficiali universitari".

3. - Con il secondo motivo del ricorso, la Provincia contesta la

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e quarto comma,

della legge n. 341, prospettando due diverse questioni: la prima

riferita alle scuole materne, dal momento che la previsione del diploma di laurea quale titolo necessario per l'insegnamento in tali

scuole verrebbe a violare la competenza esclusiva della Provincia

autonoma in materia di "scuola materna" (art. 8, n. 26, Statuto

speciale); la seconda riferita alle scuole elementari, in relazione

al fatto che la disposizione impugnata conterrebbe previsioni sulla

formazione del personale insegnante e sull'accesso ai concorsi

relativi a tali scuole in violazione della competenza concorrente

spettante alla Provincia in tema di "scuole elementari" (art. 9, n.

2, Statuto speciale).

Anche tali questioni non si presentano fondate, dal momento che le

norme che formano oggetto dell'impugnativa, ove correttamente

interpretate, non vengono a determinare le conseguenze lesive che la

Provincia paventa.

Per quanto riguarda la disciplina posta dal secondo comma

dell'art. 3 con riferimento alla scuola materna, va rilevato che i

contenuti enunciati con questa disciplina, pur nel loro carattere

innovativo, non sono tali da intaccare la sfera assegnata alla

Provincia dall'art. 8, n. 26, dello Statuto speciale e specificata

dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, dal momento che non vengono a

esprimere né un principio generale dell'ordinamento né una norma

fondamentale di riforma economico-sociale, suscettibili di limitare

la competenza di tipo esclusivo del legislatore provinciale.

Le disposizioni impugnate non vengono, pertanto, a introdurre

mutamenti nell'attuale regime della scuola materna nella Provincia di

Bolzano, così come previsto dallo Statuto e dalle relative norme di

attuazione.

Per quanto concerne, invece, le disposizioni poste dallo stesso

art. 3, secondo comma, con riferimento alla istruzione elementare -

affidata alla competenza concorrente della Provincia ai sensi

dell'art. 9, n. 2, dello Statuto - può valere il richiamo all'art.

1, secondo comma, del già citato d.P.R. n. 89 del 1983, dove si

riserva alla competenza statale la regolazione dello stato giuridico

ed economico del personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle

scuole elementari (artt. 1 e 12).

La disciplina in tema di scuola elementare posta nella legge n.

341 può, pertanto, operare anche nei confronti della Provincia di

Bolzano, sia con riferimento a detta riserva statale, sia in quanto

espressiva di principi fondamentali suscettibili di vincolare la

legislazione concorrente: ma in relazione a tali profili, non si

rilevano nella disciplina in esame contenuti invasivi della

competenza assegnata alla Provincia ricorrente.

Nessuna lesione dello Statuto speciale o delle relative norme di

attuazione è dato, infine, constatare con riferimento al bilinguismo

nelle scuole elementari, dal momento che su questo aspetto (toccato

nell'art. 3, quarto comma, della legge 341, ma solo in relazione alla

Valle d'Aosta), le disposizioni impugnate non apportano alcuna

innovazione alla disciplina attualmente in vigore per la Provincia di

Bolzano.

4. - La Provincia di Bolzano contesta inoltre (terzo motivo) la

legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge

n. 341, nella parte in cui prevede la possibilità per le Università

di attivare "corsi di preparazione agli esami di Stato per

l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi

pubblici" (lett. a) e "corsi di perfezionamento e aggiornamento

professionale" (lett. c).

Secondo la ricorrente, anche queste disposizioni risulterebbero in

contrasto con la competenza provinciale in materia di addestramento e

formazione professionale (art. 8, nn. 1 e 29, dello Statuto speciale

e d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689), competenza che dovrebbe

comportare l'attribuzione alla sola Provincia del potere di attivare

e organizzare i corsi in questione, con esclusione di ogni ingerenza

o concorrenza da parte di Università od altre istituzioni.

La questione non è fondata nei termini che verranno di seguito

precisati.

Per quanto concerne i corsi di cui alla lett. a) dell'art. 6,

secondo comma, è agevole rilevare che gli stessi, risultando

orientati alla preparazione degli esami di Stato ed ai concorsi

pubblici, integrano attività di formazione culturale, scientifica e

professionale proprie dell'insegnamento universitario, operando, di

conseguenza, su di un piano che - come sopra si accennava - si

presenta ben distinto da quello proprio delle funzioni formative e

addestrative al lavoro affidate alla competenza esclusiva

provinciale.

Diversa si prospetta, invece, la questione per quanto concerne i

corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale di cui alla

lett. c) della disposizione impugnata. Tali corsi - nonostante il

loro inquadramento nell'ambito dell'insegnamento universitario

sottratto alla competenza provinciale, in quanto attivati dalle

Università, nell'esercizio della loro autonomia, e riservati a

coloro che siano già in possesso di un titolo di studio di livello

universitario (art. 16 d.P.R. n. 162 del 1982) - possono, in taluni

casi, per il fatto di risultare diretti anche ad esigenze di

aggiornamento e riqualificazione professionale e di educazione

permanente (art. 1, secondo comma, lett. c), d.P.R. n. 162 del 1982),

investire la sfera delle attribuzioni affidate alla Provincia di

Bolzano ed agli altri soggetti di autonomia in materia di

addestramento e formazione professionale. E questo spiega

l'eventualità - prevista dal già richiamato art. 16 del d.P.R. n.

162 - che tali corsi possano essere attivati "anche a seguito di

convenzioni.. .. .. con la Regione e gli altri enti territoriali"

(art. 16). Ciò non toglie, peraltro, che, per quanto concerne le

competenze specifiche della Provincia di Bolzano, la materia si trovi

già regolata in sede di norme di attuazione dello Statuto speciale

relative alle materie dell'addestramento e della formazione

professionale (d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689) e dell'ordinamento

scolastico (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89): norme che, in quanto

espressione di una particolare competenza separata e riservata (v.

sentt. n. 180 del 1980 e n. 237 del 1983), risultano caratterizzate

da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in

assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilità di

abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria quali

quelle espresse nella legge n. 341. Sul piano formale, la previsione

contenuta nell'art. 6, secondo comma, lett. c), di questa legge non

è, pertanto, tale da apportare modifiche o innovazioni al regime

particolare previsto - anche con riferimento alla protezione dei

diversi gruppi linguistici - dallo Statuto speciale e dalle relative

norme di attuazione per le scuole di perfezionamento e aggiornamento

professionale operanti nell'ambito della Provincia di Bolzano;

mentre, sul piano sostanziale, non è dato rilevare l'esistenza di un

contrasto puntuale tra le due discipline in grado di giustificare la

pronuncia di illegittimità richiesta dalla ricorrente (v. sent. n.

85 del 1990).

5. - Infondata si prospetta altresì la questione sollevata (con

il quarto motivo del ricorso) nei confronti dell'art. 9 della legge

di cui è causa, per la parte concernente la disciplina degli

ordinamenti didattici e organizzativi delle scuole di

specializzazione: disciplina che, ad avviso della ricorrente,

dovrebbe spettare alla Provincia sempre nel quadro della competenza

primaria in tema di addestramento e formazione professionale e non

allo Stato, che è chiamato dalla legge a intervenire mediante

decreti del Presidente della Repubblica emanati su proposta del

Ministro e dietro parere conforme del Consiglio universitario

nazionale.

In proposito, basti solo richiamare quanto sopra veniva osservato

in ordine all'art. 4, in tema di diploma di specializzazione: e cioè

il fatto che le scuole di specializzazione - nel cui ambito si

consegue, successivamente alla laurea, un diploma che legittima

l'assunzione della qualifica di specialista - fanno parte

dell'ordinamento dell'istruzione superiore, caratterizzandosi come

corsi ufficiali universitari (art. 11 d.P.R. n. 162 del 1982). Resta,

pertanto, escluso - per le argomentazioni già formulate al par. 2 -

che la disciplina statale relativa a tali scuole posta dalla legge n.

341 possa risultare invasiva della sfera assegnata, dall'art. 8, n.

29 dello Statuto speciale, alla competenza primaria della Provincia.

6. - Anche la questione sollevata (quinto motivo) nei confronti

dell'art. 10, quarto comma, della legge n. 341, in tema di

composizione del Consiglio universitario nazionale, non merita

accoglimento.

Le caratteristiche del Consiglio universitario nazionale - come

organo consultivo dell'amministrazione centrale dello Stato - e le

competenze allo stesso riferite - tutte strettamente attinenti al

settore dell'istruzione universitaria, quand'anche riferite alle

scuole di specializzazione - escludono la possibilità di

un'interferenza dell'azione di tale organo nella sfera delle

attribuzioni provinciali.

Nessuna lesione alla sfera dell'autonomia provinciale può,

pertanto, discendere dalla particolare composizione dell'organo

prevista dalla legge impugnata e dal mancato inserimento al suo

interno di una rappresentanza delle minoranze linguistiche.

7. - Va inoltre affermata l'infondatezza delle censure sollevate

(con il sesto motivo del ricorso) nei confronti dell'art. 16 della

legge n. 341, dove si prevede, nel quadro delle norme finali: a) un

richiamo a fonti di finanziamento dei vari corsi universitari diverse

da quelle statali e derivanti da convenzioni con enti pubblici "con

particolare riferimento alle Regioni nell'ambito delle competenze per

la formazione professionale" (secondo comma); b) un particolare

procedimento di conferma, con atto ricognitivo delle Università,

delle disposizioni degli statuti universitari che prevedono "scuole

che rilasciano titoli aventi valore di laurea ovvero scuole che nella

loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche

autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti

titoli finali (quarto comma).

L'infondatezza della questione relativa all'art. 16, secondo

comma, deriva dal fatto che tale disposizione - a differenza di

quanto si afferma nel ricorso - non determina alcun vincolo di

finanziamento a carico della Provincia autonoma di Bolzano,

limitandosi a richiamare, come semplice dato di fatto, le convenzioni

attualmente in vigore tra Università ed enti pubblici solo ai fini

del calcolo della misura complessiva del finanziamento del piano di

sviluppo delle Università destinato all'istituzione ed

all'attivazione di corsi connessi ai diversi titoli universitari.

Parimenti risulta infondata la questione relativa all'art. 16,

quarto comma, ove si consideri che il potere ricognitivo e

confermativo da tale norma conferito alle Università attiene a

scuole destinate a rilasciare diplomi di laurea o titoli finali di

livello universitario e, pertanto, riconducibili all'ambito della

disciplina dell'istruzione superiore riservata alla competenza del

legislatore statale.

8. - Va, infine, disattesa la questione di carattere formale

sollevata nei confronti della legge nel suo complesso, con

riferimento all'art. 52, ultimo comma, dello Statuto speciale e

dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, per

avere il Consiglio dei ministri approvato il relativo disegno di

legge senza la partecipazione del Presidente della Giunta provinciale

di Bolzano (settimo motivo).

Come è stato ripetutamente sottolineato, la legge in questione

concerne la disciplina generale degli ordinamenti didattici

universitari, materia non compresa nell'ambito delle competenze

spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano. Nella specie, veniva,

di conseguenza, a mancare un interesse particolare e differenziato

della Provincia alla disciplina in questione, tale da giustificare,

secondo quanto costantemente affermato da questa Corte,

l'applicazione dell'art. 52, ultimo comma, dello Statuto speciale

(v., da ultimo, sentenze nn. 224 e 343 del 1990). Né tale interesse

si sarebbe potuto far derivare - come ritiene la ricorrente -

dall'art. 19, ultimo comma, dello Statuto, dove si prevede il parere

obbligatorio della Regione e della Provincia interessata ai fini

dell'eventuale istituzione di nuove Università nel Trentino-Alto

Adige, dal momento che tale profilo non è stato in alcun modo

affrontato dalla legge in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le

questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso in

epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti degli

artt. 3, secondo e quarto comma, e 6, secondo comma, lettere a) e c),

della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti

didattici universitari), per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e

29; 9, n. 2; 19, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di

attuazione, con riferimento particolare al d.P.R. 1° novembre 1973,

n. 689 e al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, anche in relazione agli

artt. 33 e 35 della Costituzione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

sollevate, con il ricorso in epigrafe, nei confronti degli artt. 2;

4; 9; 10, quarto comma, e 16, secondo e quarto comma, della legge 19

novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici

universitari), per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2;

16, primo comma; 19, primo e ultimo comma; 52, ultimo comma; 100 e

107 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, con

riferimento particolare al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, al d.P.R.

28 marzo 1975, n. 475, al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, ed all'art.

19, secondo comma, del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, anche in

relazione agli artt. 6, 33 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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