L'ordinamento didattico della facolta' di cui all'articolo 2 prevede:

  • a)corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realta' italiane in tutti gli aspetti istituzionali, strutturali e di ogni altro tipo, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero;
  • b)corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e cultura italiane, riservati a docenti stranieri in attivita' di servizio nelle scuole del Paese di origine;
  • c)corsi di specializzazione per l'insegnamento a stranieri, riservati a laureati italiani e a docenti nelle scuole italiane all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. I corsi sono articolati secondo programmi definiti dal Consiglio universitario nazionale;
  • d)corsi per la formazione del personale appartenente all'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e assegnato agli istituti italiani di cultura, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di lettori d'italiano all'estero;
  • e)corsi per studenti iscritti ad universita' di altri Paesi, secondo programmi formativi concordati con le predette universita' e riconosciuti ai fini dei curricula delle universita' stesse, nonche' corsi di formazione finalizzata e di servizio didattico riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani che intendano esplicare la loro attivita' all'estero. I corsi di cui al comma 1 ed i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' didattiche sono previsti nello statuto. L'articolazione e le modalita' organizzative dei corsi sono disciplinate dal regolamento didattico d'ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Gli statuti possono altresi' prevedere apposite convenzioni con le universita' presenti nella stessa citta', per l'affidamento a professori di ruolo di tali universita', con il loro consenso, di insegnamenti curriculari in aggiunta a quelli di titolarita'. Gli statuti dell'Universita' per stranieri di Perugia e dell'Universita' per stranieri di Siena possono altresi' prevedere nell'ordinamento didattico l'attivazione di corsi di diploma ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione di insegnanti di lingua e cultura italiane riservati a studenti stranieri o cittadini italiani residenti all'estero, in possesso di titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi universitari nei Paesi di origine.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-17;204~art3 · fonte del testo

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